LEGGE DI STABILITÀ 2015: TUTTE LE NOVITÀ PER IL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO
Di seguito le novità più importanti per
il Comparto Sicurezza e Difesa previste nella Bozza della Legge di Stabilità per il 2015.
il Comparto Sicurezza e Difesa previste nella Bozza della Legge di Stabilità per il 2015.
Innanzitutto occorre precisare che dal
prossimo gennaio 2015 gli assegni di funzione e di omogeneizzazione
e le promozioni saranno regolarmente corrisposti (senza
arretrati) a tutti coloro che li hanno già maturati nel corso del quadriennio
2011-2014 e che li matureranno in futuro.
prossimo gennaio 2015 gli assegni di funzione e di omogeneizzazione
e le promozioni saranno regolarmente corrisposti (senza
arretrati) a tutti coloro che li hanno già maturati nel corso del quadriennio
2011-2014 e che li matureranno in futuro.
Art. 21, comma 4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e
1083 (norme che regolano la promozione alla vigilia del congedo per gli
ufficiali delle forze armate n.d.r.)
del decreto legislativo 15 marzo 2010 nr. 66, e l’articolo 1, comma 260,
lettera b, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266, (promozione dei dirigenti
superiori della Polizia di Stato n.d.r.).
1083 (norme che regolano la promozione alla vigilia del congedo per gli
ufficiali delle forze armate n.d.r.)
del decreto legislativo 15 marzo 2010 nr. 66, e l’articolo 1, comma 260,
lettera b, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266, (promozione dei dirigenti
superiori della Polizia di Stato n.d.r.).
Art. 21, comma 5. (indennità di ausiliaria Forze armate e Corpi di
Polizia militari (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Polizia militari (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
All’articolo 1870, comma 1,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, le parole “pari al 70 per cento”, sono sostituite dalle seguenti “pari al 50 per cento”. Tale percentuale
di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella
posizione di ausiliaria a decorrere dal
1 gennaio 2015.
del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, le parole “pari al 70 per cento”, sono sostituite dalle seguenti “pari al 50 per cento”. Tale percentuale
di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella
posizione di ausiliaria a decorrere dal
1 gennaio 2015.
Art. 21, comma 6. Dimezza gli
importi di piloti e controllori di volo.
importi di piloti e controllori di volo.