La procura archivia, la Guardia di Finanza lo congeda. Luogotenente vince al Consiglio di Stato: Il procedimento disciplinare non può basarsi su fatti che l’autorità giudiziaria penale ha ritenuto non provati
Il ricorrente, Luogotenente c.s. della Guardia di Finanza, ha impugnato la sentenza che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione del Comandante Generale, datata 26 giugno 2020 con la quale è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio permanente.
Il Sottufficiale è stato sottoposto a procedimento disciplinare a seguito del decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari.
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La Vicenda Penale e Disciplinare
La vicenda penale ebbe origine nel 2001 quando fu disposto l’interrogatorio del militare in relazione ad un’indagine che era stata archiviata anni prima e che aveva riguardato anche altro militare della Guardia di Finanza alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dalla moglie separata di costui. Dopo molti anni nel 2015 il P.M. richiedeva l’archiviazione che veniva decisa quattro anni dopo dal G.I.P.
Veniva successivamente avviata l’inchiesta disciplinare che si concludeva con il provvedimento impugnato in primo grado.
L’irrogazione della sanzione di stato impugnata è dipesa dalla circostanza che l’appellante nell’interrogatorio del 2001 ha confessato di aver commesso dei gravi reati agli inizi degli anni novanta.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso
Dalla lettura della richiesta di archiviazione si ricava che nessun elemento significativo era stato raccolto e che non si riteneva di proseguire ulteriormente poiché si trattava di vicende antiche oramai coperte dalla prescrizione. Quindi non si tratta di archiviazione per prescrizione, ma per insussistenza di elementi utili a sostenere l’accusa in giudizio.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che “al di là di ogni considerazioni sulle ragioni che hanno spinto nel 2001 l’appellante a rilasciare dichiarazioni autoaccusatorie e prescindendo anche dalla circostanza che il difensore quando tali dichiarazioni hanno avuto inizio si fosse momentaneamente assentato, la sentenza è viziata da un errore di diritto che ha natura dirimente dell’intero contenzioso.”
Autonomia del procedimento disciplinare dal processo penale
Vi è autonomia del procedimento disciplinare dal processo penale tanto è vero che fatti non rilevanti sul piano penale possono essere posti a fondamento di incolpazioni disciplinari, ma laddove i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare sono gli stessi del processo penale, le conclusioni cui si è giunti in sede penale non possono che riverberare i loro effetti sulle incolpazioni disciplinari, a meno che non emergano profili rilevanti soltanto sul piano disciplinare che l’amministrazione ha l’onere di porre a fondamento della incolpazione.
Detto in altri termini, se in relazione ad una serie di ipotesi di reato sia stata disposta l’archiviazione per insussistenza di elementi per sostenere l’accusa in giudizio, non è possibile che l’Amministrazione ponga i medesimi fatti, senza alcuna autonoma valutazione disciplinare, a base del provvedimento di rimozione del dipendente, sulla base delle sole dichiarazioni autoaccusatorie ritenute insufficienti dal giudice penale a comprovare i fatti.
E’ ben vero che tali dichiarazioni hanno giustificato una riapertura di indagini già archiviate due volte ma se, nonostante l’impegno investigativo, non sono stati raccolti dopo anni elementi per poter trasformare quegli elementi di prova in imputazioni precise da porre al vaglio dibattimentale, è ben difficile ricavarne l’autonoma valenza sul piano disciplinare, salvo – si ripete- che non ci sia una motivazione stringente sul punto in sede disciplinare, qui senz’altro mancata.
Peraltro dalla lettura del verbale di interrogatorio nella sua parte finale si può apprezzare la genericità delle ammissioni dell’appellante che tendono a confermare le accuse che in separato esame aveva reso la moglie separata di un collega del maresciallo.
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