La Guardia di Finanza non ottempera prontamente alla sentenza che accoglieva ricorso di un finanziere: GDF condannata nuovamente
Nella sezione Avvocato Militare di Infodifesa avevamo trattato il ricorso di un finanziere che aveva presentato domanda di trasferimento per motivi straordinari con riferimento alle delicate condizioni di salute della figlia del ricorrente. In tale occasione il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso sottolineando come:
l’Amministrazione non abbia adeguatamente motivato i provvedimenti impugnati, tra l’altro, con specifico riferimento alle delicate condizioni di salute della figlia del ricorrente e, in particolare, nella parte in cui prendono in considerazione il parere medico-legale il quale, si ribadisce, riconosce “a carico della figlia del militare, un quadro patologico di un certo rilievo clinico”.
Per quanto riguarda, poi, la carenza di organico, il Collegio aveva evidenziato “che siffatte congiunture sfavorevoli, rappresentano, tuttavia, delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da “ordinarietà”, essendo la carenza di organico un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare”.
Il finanziere che si era originariamente rivolto al TAR, ha dovuto presentare un nuovo ricorso chiedendo l’esecuzione della sentenza sopra citata.
In data 14 settembre 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato una memoria con quale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione resistente aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza, affermando che in esecuzione della sentenza suddetta i provvedimenti impugnati erano stati annullati e che il ricorrente era autorizzato a presentare, per via gerarchica, istanza di trasferimento per “situazioni straordinarie” presso la Provincia di Napoli o, in subordine, di Caserta.
In data 19 settembre 2022 il ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza con le quali ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per essere stata eseguita la sentenza sopra richiamata, evidenziando tuttavia che la sentenza di che trattasi era stata notificata all’Amministrazione resistente in data 16 marzo 2022 e che, nonostante la particolare situazione familiare del ricorrente, non veniva data alcuna esecuzione se non dopo la notificazione e deposito (14 giugno 2022) del ricorso per l’ottemperanza e chiedendo dunque la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1500 più accessori di legge.