Avvocato Militare

La Consulta cancella il divieto di “particolare tenuità” per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

(di Avv. Umberto Lanzo)

Una decisione destinata a incidere sui procedimenti penali

Con la sentenza n. 172/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva in modo assoluto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) quando commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
La pronuncia arriva al termine del giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, chiamato a decidere sul caso di una donna che, nel 2019, avrebbe sfiorato il torace e poi dato uno schiaffo a un agente che le impediva l’accesso a una manifestazione politica ormai al completo.

Il caso fiorentino e il nodo di costituzionalità

Il giudice di merito aveva riqualificato il fatto come violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., ravvisando però elementi indicativi della particolare tenuità: imputata incensurata, corporatura minuta, condizioni di salute segnate da una patologia oncologica, gesto istintivo per accedere alla manifestazione, non per turbarla.
Secondo il Tribunale, la norma che vietava sempre l’applicazione dell’esimente in presenza di agenti di pubblica sicurezza violava il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), soprattutto alla luce di reati più gravi che invece vi accedono.

La svolta: il confronto con l’art. 338 c.p.

La Consulta riconosce la fondatezza della censura, rilevando un dato decisivo: dopo la riforma del 2022 (d.lgs. 150/2022), la particolare tenuità è applicabile al reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.).
Un reato più grave, punito con pena da uno a sette anni, che spesso coinvolge organi collegiali e può ledere funzioni costituzionali.
Risultava quindi “manifestamente irragionevole” – afferma la Corte – che l’esimente potesse operare per questo delitto, ma fosse invece esclusa per fattispecie meno gravi, come quelle degli artt. 336 e 337 c.p.

Le aggravanti del 2024–2025 e il loro impatto sulla comparazione dei minimi edittali

Tra il 2024 e il 2025 il legislatore è intervenuto più volte sui reati contro la pubblica autorità, introducendo nuove circostanze aggravanti e irrigidendo alcune già esistenti, soprattutto in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.). Gli interventi più rilevanti hanno riguardato:

  • l’aumento di pena in caso di condotte commesse in gruppo o con volto travisato;
  • l’introduzione di nuove aggravanti connesse all’uso di strumenti atti a offendere;
  • l’estensione delle aggravanti collegate alla finalità di impedire un servizio pubblico essenziale.

Tuttavia, tali modifiche non hanno inciso sulla questione centrale decisa dalla Corte costituzionale, perché il parametro di confronto non è la pena complessiva, ma il “minimo edittale astratto” della fattispecie semplice.
Nel giudizio di ragionevolezza tra i reati, infatti, la Corte opera un confronto “a bocce ferme”: considera la fattispecie base di ciascun delitto e verifica se il minimo edittale sia coerente rispetto alla gravità astratta del fatto.

Di conseguenza:

  • le aggravanti sopravvenute possono aumentare il trattamento sanzionatorio nei casi concreti;
  • ma non modificano la valutazione di irragionevolezza rilevata dalla Corte nel constatare che i reati più gravi (346-bis, 629, 612-bis, ecc.) erano comunque ammessi alla particolare tenuità, mentre la violenza e resistenza semplice no.

Perciò, nonostante gli irrigidimenti legislativi, la sproporzione dei minimi edittali rimaneva, ed è proprio su questo che la Corte ha fondato la dichiarazione di illegittimità.

La storia normativa che ha creato l’anomalia

La Consulta ricostruisce l’evoluzione dell’art. 131-bis c.p.:

  • 2015: introdotta la particolare tenuità, senza eccezioni nominate.
  • 2019: prima esclusione per i reati di violenza e resistenza verso qualsiasi pubblico ufficiale.
  • 2020: l’esclusione viene ristretta ai soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o PG.
  • 2022: rivoluzione della disciplina, con passaggio dal limite basato sul massimo di pena al minimo edittale non superiore a due anni, aprendo la porta all’art. 338 c.p.
  • 2025: nuove aggravanti per 336 e 337 c.p., insufficienti però a superare la disparità con l’art. 338.

La Corte sottolinea che, anche considerando le recenti aggravanti, il minimo edittale dei reati contro il singolo agente resta inferiore a quello del reato contro l’organo collegiale.

Riforma Cartabia e nuovo ruolo del “minimo edittale” nell’art. 131-bis

La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha inciso profondamente sull’istituto della particolare tenuità del fatto, attribuendo al minimo edittale una funzione sistematica molto più centrale rispetto al passato.
L’impatto si deve soprattutto a due direttrici:

1. Razionalizzazione dell’area del penalmente rilevante

La delega prevedeva di rafforzare il principio di extrema ratio e di evitare che il sistema penale trattasse come “intollerabilmente gravi” condotte bagatellari. Per questo:

  • l’art. 131-bis è diventato un filtro più strutturale per i reati di modesta offensività;
  • il minimo edittale è divenuto il parametro per selezionare in modo chiaro e oggettivo quali reati fossero esclusi.

2. Stabilizzazione del criterio “1 anno di minimo”

La riforma ha confermato e irrobustito il limite del “minimo non superiore a due anni” e lo ha reso parte della logica complessiva della depenalizzazione di fatto delle condotte marginali.
Il minimo edittale, da elemento quasi trascurato nella prassi, è diventato:

  • un indice di gravità astratta del reato;
  • un parametro fondamentale per la godibilità dell’istituto;
  • un criterio di coerenza sistemica, che impedisce al legislatore di creare eccezioni irragionevoli o basate su categorie non armonizzate (come nel caso degli artt. 336-337 c.p.).

La Corte costituzionale ha richiamato proprio questo “nuovo ruolo” del minimo edittale: se la delega mira a una distribuzione graduale della risposta punitiva, non può il legislatore introdurre eccezioni che rovesciano la scala di gravità, permettendo al reo di un delitto più grave di accedere al beneficio mentre lo nega per quello meno grave.

Un’irragionevolezza che incide sulla funzione rieducativa della pena

Per i giudici costituzionali, la disarmonia normativa – forse frutto di un mancato coordinamento – grava direttamente sull’imputato e compromette la coerenza complessiva del sistema sanzionatorio, fondamentale anche ai fini della funzione rieducativa prevista dall’art. 27 Cost.

Questione subordinata assorbita

La decisione rende inutile esaminare la seconda questione posta dal Tribunale di Firenze: l’aggravante dell’art. 339 c.p. per reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche, ritenuta potenzialmente lesiva della libertà di riunione e di manifestazione del pensiero (artt. 17 e 21 Cost.).

Il dispositivo

La Corte, riunita in camera di consiglio il 20 ottobre 2025, ha quindi stabilito:

«Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice».

Una decisione che riapre la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto anche nei procedimenti per violenza o resistenza a pubblico ufficiale, purché la valutazione del giudice lo consenta.

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