Indennità di trasferimento ai militari di rientro dall’estero: la Difesa alza bandiera bianca
Dalle aule dei TAR alle stanze di Persomil: tre sentenze che cambiano la linea dello Difesa
Per anni il Ministero della Difesa ha eretto un muro contro l’indennità di trasferimento ai militari di rientro dall’estero, appellandosi all’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge 86/2001 (la vecchia “indennità di rientro in patria”).
Quel muro è stato progressivamente demolito da una serie di pronunce che Infodifesa ha seguito passo passo:
- il TAR Campania ha stabilito che il rientro da Izmir a Lago Patria – Giugliano non era un semplice rientro in Italia, ma un vero trasferimento d’autorità, con diritto all’indennità;
- il TAR Lazio ha riconosciuto l’indennità a due carabinieri rientrati dalle ambasciate e destinati a Bari, anziché alle sedi originarie di Roma e Taranto, chiarendo che l’esclusione dal beneficio vale solo se si torna nella stessa sede precedente all’estero;
- il TAR Umbria ha bacchettato ancora la Difesa, riconoscendo l’indennità a un ufficiale rientrato dalla NATO Force Integration Unit (NFIU) e assegnato d’autorità a una nuova sede italiana, ribadendo che il servizio all’estero è una parentesi temporanea e che il cambio definitivo di sede in Italia fa scattare l’indennità ex art. 1, comma 1, legge 86/2001.
Tre casi diversi, tre TAR, più Regioni, più Forze Armate, un unico messaggio:
se il militare al rientro dall’estero cambia definitivamente sede in Italia, l’indennità di trasferimento è dovuta. Ora questo principio entra ufficialmente nei documenti interni della Difesa.
La svolta ufficiale: la circolare Persomil e il “dietrofront” controllato
La Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (Persomil), con un atto firmato dal Direttore Generale Gen. D.A. Fabio Sardone, prende atto del nuovo scenario: non più solo giurisprudenza “favorevole”, ma linea amministrativa.
L’oggetto è chiaro:
“Istanza… in materia di indennità di trasferimento ex art. 1, L. 29 marzo 2001, n. 86, riguardo al personale militare di rientro da missione estera”.
Persomil ricostruisce il quadro:
- l’Amministrazione è stata destinataria di plurimi contenziosi sull’indennità di trasferimento per il personale che rientra in Patria dopo il servizio all’estero;
- le ultime sentenze, in contrapposizione al precedente orientamento giurisprudenziale, hanno stabilito che l’indennità va riconosciuta quando il militare, rientrando dall’estero, viene assegnato a una sede diversa rispetto a quella precedentemente ricoperta in Patria;
- la disciplina applicabile non è più l’abrogato comma 4 dell’art. 1 L. 86/2001, ma il comma 1 dello stesso articolo, cioè il regime ordinario del trasferimento d’autorità.
È esattamente ciò che i TAR Campania, Lazio, Veneto, Umbria, TRGA Bolzano e Liguria hanno ripetuto nelle aule di giustizia. Ora lo stesso schema interpretativo viene fatto proprio dall’Amministrazione.
La “dicotomia” decisiva: quando l’indennità spetta e quando no
Il documento ministeriale recepisce e formalizza la lettura adottata dai giudici amministrativi, trasformando quella che era una costruzione giurisprudenziale in una vera e propria bussola applicativa unica per tutti gli Enti. Viene tracciata una distinzione chiara: nei casi di rientro definito “neutro”, cioè quando il militare, tornato dall’estero, riprende servizio nella stessa sede in cui era impiegato prima della partenza, oppure viene destinato a una sede collocata nel medesimo Comune, oppure ancora è assegnato a una sede distante meno di 10 chilometri da quella originaria, l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge 86/2001 comporta che non spetti alcuna indennità, né quella di “rientro in Patria” né quella di trasferimento.
Diverso è il caso in cui il rientro dall’estero si traduca in un vero trasferimento d’autorità: quando, cioè, l’Amministrazione assegna il militare a una sede ubicata in un altro Comune e oltre i 10 chilometri rispetto alla sede che questi ricopriva in Patria prima della missione. In questa situazione, secondo il documento, “risultano integrati tutti i presupposti giustificanti la corresponsione dell’indennità”, e tali presupposti non possono ritenersi venuti meno “a causa della soluzione di continuità del servizio svolto sul territorio nazionale determinata dall’espletamento di missione all’estero”.
In sostanza, il periodo all’estero è qualificato come una parentesi temporanea che non incide sul diritto: il confronto deve sempre essere effettuato tra la sede italiana di provenienza (quella in cui il militare prestava servizio prima di partire) e la sede italiana di nuova assegnazione al rientro. Se questa nuova sede è diversa, collocata in altro Comune e oltre la soglia chilometrica fissata, scatta l’applicazione del regime ordinario del trasferimento d’autorità e l’indennità ex art. 1, comma 1, L. 86/2001 deve essere riconosciuta e corrisposta.
L’Avvocatura Generale dello Stato: “L’indennità va riconosciuta”
La vera novità è che ora a sostenere questa linea non sono solo i giudici amministrativi, ma la stessa Avvocatura Generale dello Stato, cioè l’organo che difende l’Amministrazione in giudizio.
Nel documento ministeriale, Persomil richiama:
- il parere di non impugnabilità reso dall’Avvocatura con riferimento a una delle recenti sentenze favorevoli ai militari;
- il successivo foglio n. 677506 del 21 ottobre 2025, in cui l’Avvocatura, “sulla base teleologica, sistematica, costituzionale e giurisprudenziale” afferma senza mezzi termini che:
“l’indennità di trasferimento debba essere riconosciuta al militare che, al termine del servizio all’estero, venga assegnato ad una sede in Patria diversa da quella di provenienza.”
E ancora:
- l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 L. 86/2001 ha eliminato solo la norma speciale che prevedeva l’indennità specifica per i rientri dall’estero;
- non esiste alcuna norma espressa che escluda in via generale l’applicazione delle regole ordinarie in materia di trasferimenti quando il rientro si traduca in un trasferimento d’autorità in sede diversa;
- quindi, “a normativa invariata”, resta pienamente applicabile la disciplina generale dei trasferimenti d’autorità.
L’Avvocatura arriva ad una conclusione che spazza via ogni alibi:
“L’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della L. n. 86/2001 non ha effetto ablativo del diritto, bensì solo eliminativo della norma speciale che lo prevedeva espressamente per i rientri dall’estero, restando conseguentemente applicabile la normativa generale in materia di trasferimenti d’autorità.”
Tradotto: il diritto non è stato cancellato; è solo venuta meno la corsia preferenziale automatica per tutti i rientri dall’estero. Ma quando il rientro coincide con un trasferimento d’autorità in sede diversa, l’indennità resta dovuta.
Stop alla linea del “no a prescindere”: la Difesa invitata ad allinearsi alla giurisprudenza
L’Avvocatura Generale dello Stato non si limita a un’analisi teorica. Indica anche una linea operativa precisa per limitare i danni economici e d’immagine dell’Amministrazione:
“Considerato l’orientamento oramai prevalente e consolidato della giurisprudenza, si suggerisce di non insistere ulteriormente nel negare l’indennità, ma piuttosto di allinearsi alla giurisprudenza favorevole, riconoscendo in corso di giudizio la spettanza del beneficio, al fine di limitare la condanna alle spese di lite, che in caso contrario risulterebbe pressoché inevitabile in ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione.”
La fotografia è impietosa:
- la giurisprudenza è definita “prevalente e consolidata”;
- l’Amministrazione viene considerata, di fatto, già perdente sul piano del diritto (“soccombenza virtuale”);
- continuare a resistere nei giudizi significa solo aumentare le spese legali e le condanne alle spese.
Per la Difesa, il messaggio è chiaro: resistere ancora equivale a sprecare denaro pubblico.
Le nuove istruzioni: diffusione capillare e applicazione puntuale
Persomil trae le conseguenze pratiche dalla posizione dell’Avvocatura e dalla lunga serie di pronunce dei TAR:
- riconosce che il problema non è più “se” l’indennità vada corrisposta, ma “come” applicare in modo uniforme la normativa nei casi di rientro dall’estero con cambio di sede;
- esplicita la necessità di fornire “linee guida” agli Enti di Forza Armata e al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sia per:
- la corretta gestione delle numerose istanze presentate dai militari interessati,
- sia per una difesa in giudizio più efficace, scegliendo se insistere o meno nel vecchio impianto difensivo.
Nella parte finale, la Direzione Generale:
- trasmette le “coordinate applicative” espresse dall’Avvocatura Generale dello Stato, contenute nei pareri n. 453921 del 2 luglio 2025 e n. 677506 del 21 ottobre 2025;
- ordina la “capillare diffusione” del documento;
- richiede la “puntuale applicazione” delle indicazioni da parte:
- dei competenti Servizi Amministrativi di Forza Armata,
- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
per l’adozione dei provvedimenti relativi al personale interessato.
Una partita chiusa (sulla carta): il rientro dall’estero non è più un limbo giuridico
Con questa direttiva interna, il quadro disegnato dalle sentenze raccontate da Infodifesa viene, di fatto, istituzionalizzato: il servizio all’estero è riconosciuto come un incarico temporaneo, che non spezza il legame con la sede di provenienza in Patria; se al rientro il militare viene mandato altrove, in un altro Comune e a oltre 10 km dalla vecchia sede, l’operazione è qualificata come trasferimento d’autorità a tutti gli effetti e, in tali casi, l’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. 86/2001 deve essere riconosciuta. L’ostinazione nel negare il beneficio è ora considerata, dallo stesso organo di difesa dello Stato, giuridicamente insostenibile ed economicamente dannosa, perché espone l’Amministrazione a condanne praticamente certe, anche sulle spese di lite.
Dopo anni di ricorsi, di “no” motivati con norme abrogate e di prassi amministrative in contrasto con la legge e con i TAR, la Difesa – nero su bianco – allinea la propria linea interna alla giurisprudenza consolidata.
Le sentenze che avevano riconosciuto il diritto ai militari rientrati da Izmir, dalle ambasciate, dal NFIU, non restano più casi isolati: diventano il nuovo standard operativo.
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