Carabinieri

Fuori giurisdizione con auto di servizio e per motivi privati: condannato Maresciallo dell’Arma

L’uomo, Maresciallo Capo in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di un piccolo comune della provincia di Agrigento, era stato accusato (e poi condannato) per aver utilizzato l’autovettura di cui aveva la disponibilità per ragioni del proprio ufficio, recandosi, fuori dal territorio comunale, per motivi personali.

Il mezzo era stato rinvenuto, di li a poco, parcheggiato all’esterno di un condominio privato. Da subito era stata configurata l’ipotesi di delitto di peculato d’uso.

Non soltanto. La Procura, aperto il fascicolo, gli aveva altresì ascritto il reato di falso. Quando, infatti, al maresciallo era stato chiesto di fornire giustificazioni dell’utilizzo del mezzo di servizio egli formava (nell’esercizio delle proprie funzioni) due atti falsi: un invito per la presentazione a rendere interrogatorio di persona sottoposta ad indagini destinato ad un legale, difensore di fiducia dell’indagato, asseritamente su delega dell’autorità giudiziaria (con indicazione del relativo numero del procedimento), e della conseguente relata di notifica di detto atto provvisto di fede privilegiata, a cui era stata apposta la falsa attestazione di ricezione del destinatario.

Esclusa l’applicazione della norma sulla particolare tenuità del fatto per il maresciallo dei Carabinieri che usa la macchina di servizio per ragioni personali. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 2006, depositata ieri.

La configurabilità del reato di peculato d’uso non dipende tanto dell’effettivo danno patrimoniale o dal fatto che la condotta sia stata reiterata. L’aver sottratto l’autovettura da quello che i giudici definiscono il «doveroso utilizzo istituzionale» giustifica la decisione di non riconoscere la particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale) né di accordare le attenuanti disciplinate dagli articoli 62, n. 4e 323-bis del codice penale.

La particolare qualifica del soggetto coinvolto e la valenza non meramente patrimoniale dei reati in questione sono elementi che hanno consentito ai giudici di rigettare il ricorso del carabiniere e di escludere le attenuanti che avrebbero potuto ricorrere se il reato, valutato nella sua globalità, avesse presentato una gravità contenuta, considerata non solo l’entità del danno economico o del lucro conseguito ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento e dell’evento.

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