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FORESTALE NELL’ARMA UN FALLIMENTO DELLA RIFORMA MADIA? MINISTERO P.A: “PIENAMENTE LEGITTIMA, GIÀ RESPINTI RICORSI IDENTICI”

(di Luca Comellini) – Lo scorso 16 agosto il TAR Abruzzo, sede di Pescara, ha rimesso alla Corte costituzionale il giudizio sullo smembramento del Corpo forestale dello Stato. Una valutazione estremamente severa quella dei Giudici amministrativi che apparentemente non lascia alcuna possibilità di scelta alla Consulta chiamata in causa per valutare la legittimità dell’intero impianto della riforma che ha coinvolto l’ex Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento al forzoso transito del personale nell’Arma dei carabinieri. Un altro importante pezzo della riforma della pubblica amministrazione voluta dal Governo Renzi rischia di crollare rovinosamente difronte agli inviolabili principi costituzionali.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che la riforma Madia abbia violato gli articoli 2 e 4 della Costituzione, “in particolare l’articolo 2 laddove non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare”. Secondo i medesimi giudici sarebbero stati violati anche i principi e criteri direttivi della legge delega, e quindi gli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione laddove il transito ad altra Forza di Polizia, “non è stato previsto come facoltativo ma come obbligatorio” nonché la violazione dell’articolo 3 commi 1 e 2 della Costituzione, perché “la scelta operata dal Governo di militarizzare il personale del disciolto Corpo Forestale, a fronte del notevole sacrificio imposto al personale stesso, non appare proporzionale allo scopo del mantenimento dell’efficienza che al Corpo è sempre stata riconosciuta”. Riguardo ai medesimi articoli 76 e 77 sussisterebbe anche la violazione, sotto ulteriore profilo, “laddove il Governo ha scelto di assorbire il Corpo Forestale in una Forza di polizia a ordinamento militare e non civile, cosi violando in via diretta il contenuto della delega, che tra l’altro imponeva la salvaguardia delle peculiarità ordinamentali e la facoltà di scelta per il personale ai fini del transito in altre Forze di polizia, ove ne derivasse un mutamento della condizione da civile a militare.”

I giudici abruzzesi non si sono limitati a censurare il solo decreto legislativo che ha definito le modalità di scioglimento del Corpo forestale e il reimpiego del personale nell’Arma dei carabinieri e in piccola parte nelle altre Forze di polizia ma hanno anche puntato il dito direttamente sulla legge delega fortemente voluta da Matteo Renzi e dalla Ministra Madia precisando che l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 lett. a) della legge n. 124 del 2015 sussisterebbe “per contrasto con gli articoli 3 commi 1 e 2, 9, 32, 76 e 77 comma 1, 81 della Costituzione, nella parte in cui ha delegato il Governo, peraltro in maniera del tutto generica e rimessa alla scelta arbitraria di quest’ultimo, l’“eventuale assorbimento” del Corpo Forestale dello Stato in altra Forza di Polizia.” nonché in quanto si è consentito al Governo di provvedere alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato “solo per non meglio definite e dimostrabili esigenze di razionalizzazione dei costi” e ancora “laddove si sono utilizzati termini del tutto generici, rimettendosi sostanzialmente all’arbitrio del Governo la determinazione dello stesso oggetto della delega, affidando al medesimo una delega “in bianco”.

Nella decisione del TAR Abruzzo hanno trovato piena conferma le ragioni delle Organizzazioni sindacali e di tutti coloro che durante tutto l’iter parlamentare di approvazione della legge delega e poi del decreto attuativo avevano espresso senza mezzi termini dei giudizi fortemente negativi riguardo alla soppressione e smembramento del CfS e, in particolare, alla militarizzazione del personale fatto transitare forzatamente nell’Arma dei carabinieri. Proprio sulla questione della “militarizzazione” del personale dell’ex CfS i giudici amministrativi sembrano suggerire la soluzione più logica in caso di accoglimento del ricorso ripercorrendo la storia del Corpo e dei molteplici tentativi di riforma agli atti del Parlamento, ma anche censurando in modo dettagliato e puntuale la limitazione dei diritti costituzionali che venivano concretamente esercitati dal personale prima della sua militarizzazione forzata. Ciò nel senso che si sarebbe dovuta evitare la mutazione dello status giuridico: da civile a militare. Tra le righe della lunga ordinanza la smilitarizzazione dell’Arma dei carabinieri appare ancora di più quell’unica soluzione percorribile che, oltre ad essere in linea con le politiche europee, di fatto appare ormai essere l’unica possibile per risolvere gran parte delle questioni sollevate dal TAR e quindi porre rimedio ai danni fatti dalla riforma in tema di diritti della persona. Riguardo alle ragioni inascoltate delle Organizzazioni sindacali del Corpo forestale, alla Ministra Madia abbiamo chiesto, se “col senno di poi sarebbe stato meglio ascoltarle e trovare assieme una soluzione?”.

Nel recente passato, sempre per questioni collegate alle altre parti della riforma Madia, va ricordato che il Governo ha provveduto a correggere i propri errori prima ancora della conclusione del giudizio rimesso al vaglio della Corte costituzionale – o almeno ci ha provato, purtroppo mettendo toppe peggiori del buco – nel timore di dover poi correre ugualmente ai ripari nei termini tassativi dettati da una, in questo caso non escludibile, dichiarazione di illegittimità delle norme censurate quindi al riguardo alla Ministra abbiamo chiesto semplicemente “farete così anche questa volta?”.

Allo stato si tratta di una mera ordinanza di rimessione alla Corte. Si ritiene che il decreto e la legge delega, ovviamente in vigore, siano pienamente legittimi, come del resto già valutato dal Consiglio di Stato e da altri tribunali che hanno già respinto altri ricorsi identici. Al contempo è da considerare altresì pienamente fisiologico che possa accadere che un tribunale valuti di rimettere la decisione alla Corte CostituzionaleNonostante il silenzio della Ministra Madia è questa la posizione ufficiale comunicata ad Agenparl dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Immediato l’intervento di Marco Moroni, l’ex Segretario Generale del Sapaf, (Sindacato autonomo polizia ambientale e forestale) promotore degli oltre tremila ricorsi presentati in tutti i Tribunali Amministrativi Regionali d’Italia. “Fino ad ora – ha spiegato Moroni – nessun TAR ha emesso sentenze in quanto i giudizi di merito devono ancora svolgersi e solo alcuni, nel valutare la questione dal punto di vista della richiesta di sospensione cautelare, che come tutti sanno avviene attraverso una sommaria valutazione dei motivi del ricorso, l’hanno respinta. Il primo ed unico TAR che ha giudicato la questione nel merito è stato proprio quello abruzzese alla cui decisione di rimettere gli atti alla Corte costituzionale si è immediatamente accodato quello della Basilicata”. L’ex sindacalista del Sapaf che durate tutto l’iter parlamentare della riforma ha cercato inutilmente di far comprendere al Governo guidato da Matteo Renzi l’assurdità della soppressione del Corpo forestale dello Stato e della militarizzazione forzata del personale si è detto fiducioso e convinto che le ragioni dei ricorrenti troveranno adeguate risposte nella decisione dei Giudici della Consulta.

La decisione del TAR abruzzese ha un effetto immediato su tutti i ricorsi pendenti presso gli altri Tribunali in quanto, come chiarito nell’ordinanza di sospensione del giudizio dai Giudici amministrativi della Basilicata, “l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo, trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa”. Questo significa che i giudici degli altri TAR, a meno che non intendano sollevare le medesime questioni di legittimità con altre o più ampie motivazioni o aggiungerne di nuove provvedendo autonomamente a rinviare gli atti alla Consulta, dovranno necessariamente sospendere i ricorsi pendenti sulla medesima controversia in attesa della decisione della Corte costituzionale che, vista la rilevanza del caso e i precedenti storici, potrebbe arrivare a pronunciarsi già nei primi mesi del prossimo anno.

Periodo vacanziero a parte il silenzio della Ministra Madia è la posizione del suo Ministero sono del tutto comprensibili, soprattutto difronte all’imbarazzante crollo dell’ennesimo pezzo di una riforma che è nata male e sta finendo peggio. (AGENPARL)

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