Avvocato Militare

Finanziere sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il provvedimento

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza non avrebbe rispettato l’obbligo di vaccinarsi e, di conseguenza, è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa – senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro – fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15.12.2022, senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il ricorrente contesta “l’accertamento l’insussistenza dell’obbligo vaccinale” nei suoi confronti “in quanto irritualmente accertato durante il periodo di congedo in cui il dipendente è stato collocato” e richiede “l’accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a veder ripristinare il diritto alla retribuzione già in godimento al… e fino al termine del citato periodo di congedo ed alla corresponsione degli importi dovuti e non erogati da quella data fino al ripristino della retribuzione già goduta, oltre interessi e rivalutazione”.

LA DECISIONE DEL TAR

I giudici del Tar, senza entrare nel merito della questione vaccino sì o no (sulla quale decideranno in sede di udienza camerale) hanno ritenuto che non si possa sospendere dal servizio un militare che si trovi in congedo.

“Alla data di emanazione del provvedimento gravato il ricorrente si trovava in posizione di congedo concesso dall’amministrazione per la durata di 59 giorni. La contrastata sospensione di ogni emolumento economico integra pertanto il pericolo di un danno grave di cui all’art. 56 del c.p.c.e sino alla data di esaurimento del congedo concesso, nell’attesa dell’esame collegiale della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile.”

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