Evoluzione dell’Ordinamento Militare: ecco come cambiano le valutazioni per l’Arma dei Carabinieri
All’interno dello Schema di Disegno di Legge recentemente presentato dal Governo — recante disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione del disagio giovanile e organizzazione delle Forze di Polizia — trovano spazio alcune mirate modifiche al Testo Unico dell’Ordinamento Militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90). Gli interventi mirano a razionalizzare le procedure di redazione della documentazione caratteristica, con particolare attenzione alle dinamiche interne dell’Arma dei Carabinieri.
Revisione della documentazione: prevale la linea d’impiego
La prima modifica rilevante interessa l’articolo 690, con l’introduzione del comma 4-bis. La norma stabilisce che, per i Carabinieri, la funzione di revisore possa essere svolta anche da un militare inferiore di grado o con minore anzianità rispetto al compilatore o al primo revisore.
Si tratta di un adattamento tecnico necessario per allineare la procedura valutativa alla struttura organizzativa dell’Arma: in determinati contesti operativi o di staff, infatti, la responsabilità della revisione spetta al superiore gerarchico nella linea funzionale, anche qualora quest’ultimo possieda un’anzianità di grado inferiore rispetto a chi ha redatto la valutazione iniziale.
Procedure semplificate per il personale in ferma
Il provvedimento interviene anche sull’articolo 699 inserendo il comma 9-bis, dedicato ai carabinieri effettivi in ferma e ai marescialli in ferma. Per queste categorie, l’iter di valutazione viene snellito:
- I documenti sono compilati dal superiore da cui il militare dipende per l’impiego.
- È prevista la revisione di almeno un ufficiale posto lungo la stessa linea ordinativa.
La finalità è quella di rendere più celere la definizione della posizione amministrativa del personale non ancora in servizio permanente, garantendo al contempo la coerenza del giudizio attraverso la filiera di comando.
Esonero dalla revisione per le cariche apicali
Un ulteriore elemento di semplificazione procedurale riguarda l’eliminazione del passaggio di revisione in presenza di valutatori di alto livello. Secondo il nuovo dettato normativo, il processo valutativo si conclude direttamente con il primo giudizio qualora il compilatore (o il primo revisore) sia:
- Un Comandante di Corpo;
- Un Ufficiale con grado di Colonnello o superiore;
- Un’autorità civile con qualifica di dirigente.
La norma riconosce dunque l’autorevolezza del giudizio espresso dai vertici gerarchici o dirigenziali, ritenendo superfluo un ulteriore vaglio amministrativo. Questi interventi, nel complesso, delineano un quadro normativo volto a ridurre i carichi burocratici e a rendere più flessibile l’apparato valutativo dell’Arma.
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