Avvocato Militare

Esercito, metodi duri in caserma? Niente rimborso spese legali: per il TAR non erano funzionali al servizio

(di Avv. Umberto Lanzo) – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha recentemente respinto il ricorso di un sottufficiale dell’Esercito che chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale militare conclusosi con la sua assoluzione.

La vicenda trae origine da un procedimento avviato dalla Procura militare di Napoli nei confronti del sottufficiale per i reati di minaccia e ingiuria aggravata nei confronti di alcuni militari sottoposti.

Il Procedimento

Durante il procedimento è emerso, dalle testimonianze rese dai commilitoni del sottufficiale, che quest’ultimo “durante le riunioni, specialmente quelle sulla sicurezza, spesso alzava la voce… Inoltre ad agosto o settembre 2012, dopo che il caporale… aveva sbagliato a prendere una prenotazione… quando… è intervenuto a difendere il collega, ha detto: “come ti permetti di interrompermi? Sto parlando con… Se fossi figlio a me, ti farei una faccia di schiaffi””.

È stato inoltre accertato che “anche in altre circostanze, quando si verificavano disguidi o problemi, pronunciava in modo enfatico e veemente frasi come: “vi abbasso le note caratteristiche, siete solo esecutori di ordini, non siete pagati per pensare, dovete pensare al vostro livello, il vostro culo è mio””.

Il procedimento penale si è poi concluso in primo grado e in appello con l’assoluzione del sottufficiale dalle accuse di minaccia e ingiuria aggravata per insussistenza del fatto. Tuttavia, nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, la Corte militare di Appello ha stigmatizzato il comportamento dell’imputato, rimarcando che aveva posto in essere “uno sciame di comportamenti deplorevoli, con esternazioni e atteggiamenti improntati ad un esercizio del comando di inusuale durezza”.

Una volta ottenuta l’assoluzione passata in giudicato, il sottufficiale ha quindi presentato istanza all’Amministrazione militare per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nei due gradi di giudizio, per un ammontare di circa 15.000 euro.

L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997 (convertito nella legge n. 135/1997), che prevede il diritto per i dipendenti pubblici al rimborso delle spese legali sostenute in procedimenti giudiziari conclusi con assoluzione, quando vi sia un nesso di causalità tra le condotte contestate e l’espletamento del servizio.

Tuttavia, l’Amministrazione militare, conformandosi al parere contrario espresso dall’Avvocatura dello Stato, ha rigettato la richiesta ritenendo insussistente il requisito del nesso di causalità nel caso di specie.

Il sottufficiale ha quindi impugnato dinanzi al TAR Campania il provvedimento di rigetto, sostenendo l’erroneità della valutazione operata dall’Amministrazione e chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese legali.

La Sentenza del TAR

Il TAR Campania ha però respinto il ricorso, giudicandolo infondato e confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione militare.

In particolare, il Collegio giudicante ha richiamato la giurisprudenza pacifica secondo cui, ai fini dell’applicazione della legge n. 135/1997 sul rimborso delle spese legali, è necessario che vi sia un nesso di causalità tra la condotta del dipendente pubblico e l’espletamento del servizio.

Ebbene, nel caso di specie il TAR Campania ha ritenuto insussistente tale nesso causale, poiché i ripetuti comportamenti intimidatori e offensivi del sottufficiale non potevano considerarsi in alcun modo funzionali all’esercizio dei suoi compiti d’ufficio o all’adempimento dei suoi doveri istituzionali.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che, anche a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, le condotte del ricorrente sono state contrarie alle regole di proporzionalità che devono guidare l’azione di ogni superiore gerarchico.

In particolare, gli atteggiamenti di inusuale durezza del sottufficiale erano ormai divenuti, secondo la Corte militare, un suo “abito distintivo”, del tutto avulso dalle concrete esigenze di servizio.

Pertanto, ha concluso il TAR Campania, l’Amministrazione militare ha correttamente negato il rimborso delle spese legali, non ravvisandosi alcuna strumentalità necessaria tra la condotta del ricorrente e l’esercizio delle sue funzioni. Il TAR ha inoltre condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente liquidate in € 1.500.

Nesso di Causalità

Con questa articolata sentenza, quindi, il TAR Campania ha ribadito il principio secondo cui la legge n. 135/1997 sul rimborso delle spese legali ai dipendenti pubblici trova applicazione solo ove sussista un nesso di causalità tra l’operato del dipendente e l’interesse dell’Amministrazione.

Comportamenti impropri da parte di un superiore gerarchico – ha chiarito il Collegio – non possono considerarsi inerenti alle funzioni esercitate, anche se mascherati da presunte esigenze disciplinari o di servizio.

La sentenza rappresenta dunque un monito a quei dirigenti che credono di poter adottare metodi di comando inusuali nei confronti dei sottoposti, salvo poi pretendere che sia la collettività a farsi carico delle eventuali spese legali.

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