Esercito, il militare può andare all’estero anche con i recuperi compensativi. “Interpretazione arbitraria”
L’organizzazione SIAMO Esercito, ha ricevuto numerose segnalazioni sull’utilizzo dei recuperi compensativi per soggiornare all’estero. Di fatto, pare che alcuni Comandi, sulla base di una arbitraria interpretazione, non permettano l’utilizzo delle proprie ferie per recarsi all’estero in caso si richieda l’utilizzo di recupero compensativo, asserendo che l’unico istituto sia la licenza ordinaria, situazione, che ormai si protrae da tempo in alcuni reparti e sta creando malumore tra il personale.
Necessario sottolineare quindi che in base a quanto sancito dall’art.10 co.7 del D.P.R. 394/1995, le ore di recupero compensativo sono in realtà assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili, senza limitarne, di fatto, il luogo di soggiorno come garantito dall’articolo 16 della Costituzione “[…]Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
Questo Sindacato – ribadisce la nota di SIAMO ad Infodifesa – è pertanto dovuto intervenire per chiedere, al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, un intervento onde evitare possibili contenziosi con l’Amministrazione Difesa.
DIRETTIVA SULL’ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO E COMPENSI CONNESSI ALL’ORARIO DI LAVORO
Secondo quanto segnalato dal sindacato SIAMO riportiamo ciò che prevede la direttiva sullo straordinario. Il recupero compensativo deve essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni di lavoro straordinario, tenendo presenti le richieste del personale da formularsi entro il 30 aprile e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, a condizione che le pertinenti richieste di recupero non siano state accolte per motivate e documentate esigenze di servizio. Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che i termini di cui sopra siano rispettati, anche in considerazione che i recuperi compensativi, così come la licenza ordinaria, sono diritti irrinunciabili (art. 12, co. 7, del D.P.R. 394/95).
Insomma secondo quanto risulta dalla direttiva in vigore non solo non vi sono limiti per la fruizione delle ore da “recuperare” ma in realtà il militare deve essere messo in condizioni di poter fruire delle ore entro il 31 dicembre dell’anno successivo in cui sono state effettuate.