Escluso dal concorso per un grammo di Marijuana: aspirante finanziere ricorre al TAR e vince
Il ricorrente ha impugnato la determinazione, con la quale il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ne ha disposto l’esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami di 1409 allievi finanzieri – anno 2021, all’esisto del favorevole espletamento delle relative prove, in ragione del mancato possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso.
I FATTI
Il ricorrente ha esposto di essere stato escluso dall’anzidetto concorso per l’asserita assenza del requisito della condotta incensurabile, in quanto “in data 11 luglio 2014, militari della Stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, insospettiti dal comportamento assunto dall’aspirante, il quale, alla vista degli operanti, si accovacciava nei pressi di una siepe, procedevano ad un controllo del medesimo. All’atto dell’identificazione, il candidato (ancora minorenne), tornato in posizione eretta, lasciava cadere un pacchetto di sigarette contenente un involucro in cellophane nel quale veniva rinvenuta g. 1 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.
Nell’occasione,l’interessato si è dichiarato occasionale assuntore di droghe leggere e, per tale episodio, veniva segnalato alla competente Prefettura di Viterbo per violazione dell’art. 75 (condotte integranti illeciti amministrativi) del d.P.R. n. 309/1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotiche, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Dal Comando Generale della Guardia di Finanza questo episodio oltre che essere esplicita causa di esclusione, è stato ritenuto “inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare””.
LA SENTENZA DEL TAR
Il TAR ha accolto il ricorso.
“Se, sotto il profilo della violazione del principio di legalità, occorre tenere conto che la nuova formulazione della lettera h), laddove stabilisce espressamente, quale motivo di esclusione, la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, anche occasionale e risalente, sia stata introdotta successivamente al compimento della condotta incriminata da parte del ricorrente (di talché la sua applicazione nel caso di specie sembra indurre, seppur indirettamente, una violazione dei principi di legalità e irretroattività della pena, essendo idonea ad incidere, analogamente ad una sanzione, su una vicenda consumatasi anteriormente all’entrata in vigore della disposizione anzidetta), va comunque ribadito che il giudizio espresso in termini inidoneativi, quanto alla verifica dei requisiti di moralità in capo agli aspiranti all’incorporamento nella Guardia di Finanza, lungi da risolversi nel mero richiamo ad un isolato episodio astrattamente sussumibile nella declaratoria di legge, debba, piuttosto, essere assistito da motivazione volta ad illustrare l’attuale potenzialità decettiva, rispetto ai doveri incombenti sugli appartenetti al Corpo, di condotte che, per gravità, collocazione temporale, eventuale reiterazione, nonché in ragione di ulteriori, e comprovate, emersioni circostanziali, dimostratamente consentano di escludere l’immanenza del requisito di che trattasi.”