Esclusa dalla Scuola di Polizia per un tatuaggio su un piede, fatto a 16 anni e rimosso. Aveva rappresentato le donne della Polizia in un calendario
E’ quanto ha deciso il Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del ministero dell’Interno, dopo che il Tar del Lazio aveva dato ragione al commissario 32enne. Nel frattempo aveva prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e la Scuola l’aveva scelta come rappresentante delle donne della Polizia di Stato in un calendario benefico.
Ora è stata dimessa dal corso, dopo aver frequentato 16 su 18 mesi complessivi.
LA SENTENZA DEL TAR
Il TAR per il Lazio aveva sostenuto che “l’Amministrazione non potesse procedere all’automatica esclusione dal concorso per la sola presenza nella zona non coperta dall’uniforme di un “tatuaggio”, bensì dovesse specificamente motivare in che misura – tenuto conto dell’accertata fase di rimozione del tatuaggio – la visibilità fosse tale da determinare l’inidoneità al servizio di Polizia, valutando la situazione nello specifico caso anche alla luce della previsione di favorevole evoluzione in relazione alla sottoposizione del tatuaggio al trattamento di completa rimozione, già in periodo anteriore alla data della visita medica concorsuale.
Il Ministero dell’Interno ha però interposto appello, evidenziando, in particolare, che la commissione medica avrebbe dettagliatamente descritto il tatuaggio nella scheda medica, e lo stesso ricadrebbe indiscutibilmente nella categoria prevista dal decreto ministeriale n. 198/2003.
LA TESI DIFENSIVA DELLA RICORRENTE
Il giudizio della commissione medica sarebbe “sbrigativo, non circostanziato e privo di alcun riferimento alla sede, alla percepibilità, alla consistenza, alla forma, alle dimensioni, all’oggetto del decoro, all’intervento di rimozione”;
– le fotografie depositate (risalenti ad un giorno non successivo al 29 aprile 2019) attesterebbero che, già al momento della visita medica, avvenuta il 17 aprile 2019, il tatuaggio non era visibile;
– non vi è certezza circa il fatto che le calze fatte indossare in sede di visita fossero sufficientemente coprenti e comunque potrebbero anche essere utilizzati collant con un maggiore effetto coprente, indossando i quali non sarebbe visibile neanche l’ombra del tatuaggio.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno.
Il Collegio ha osservato che i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di partecipazione alla selezione concorsuale e devono essere verificabili nei tempi previsti dal bando, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Sotto questo profilo, non ha rilievo – secondo i magistrati – il fatto che il tatuaggio sia stato completamente rimosso in un momento successivo all’accertamento concorsuale.
La circostanza per cui il tatuaggio fosse già allora in “avanzato stato di rimozione” – sottolineano i giudici nella sentenza – è smentita dal verbale della seduta: la commissione medica, infatti, ha fatto riferimento alla documentazione fotografica da cui è evidente la presenza del tatuaggio, ancora percepibile nelle sue dimensioni complessive e nel soggetto raffigurato.
Secondo il Collegio la disposizione che distingue i tatuaggi sulle parti del corpo coperte e non coperte dalla divisa, deve essere interpretata come riferita alle parti del corpo coperte in senso fisico da capi di abbigliamento (quali pantaloni o giacche): ragionando diversamente, ossia ove si ritenesse che anche le calze abbiano, valenza “coprente”, si avrebbe che i tatuaggi del personale femminile nella parte inferiore della gamba, pur se visibili, sarebbero causa di esclusione solo ove “deturpanti” o “indice di personalità abnorme”.
Non ha, poi, alcuna importanza – precisa il Consiglio di Stato – il fatto che la divisa comprendente le calze sia riservata ad usi occasionali: l’appartenente alla Polizia di Stato, infatti, deve garantire l’idoneità psico-fisica in relazione a tutte le varie situazioni in cui possa essere chiamato ad intervenire.