È OBBLIGATORIO ESIBIRE UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ ALLE FORZE DI POLIZIA?
Certamente, almeno una volta nella vita, ti sarai chiesto se sia obbligatorio o meno camminare con la carta di identità o un altro documento di riconoscimento in tasca o nella borsa. La polizia ha di certo il potere di fermarti e chiedere i tuoi dati senza una apparente ragione, per motivi di pubblica sicurezza. Ma se tu sei sprovvisto di un valido documento ad attestare le tue affermazioni potrebbe portarti in questura? Sono domande comuni che si fanno le persone che non hanno nulla da temere con la giustizia, ma che nello stesso tempo non vogliono un portafogli ricolmo di tessere e documenti; in caso di smarrimento, infatti, potrebbe risultare noioso e costoso ottenere il duplicato. Immaginiamo allora che una pubblica autorità fermi un comune cittadino nel corso di una passeggiata, magari perché si trova vicino a una manifestazione, e gli chieda i documenti. Quest’ultimo però è uscito senza nulla perché, peraltro, non dovendo guidare, non aveva bisogno neanche della patente. Che succede in questi casi? È obbligatorio esibire un documento d’identità ai carabinieri o alla polizia? La risposta ci viene offerta da una recente sentenza della Cassazione [1].
Secondo la Corte ci si può rifiutare di esibire la carta d’identità a un carabiniere o a un poliziotto senza per questo commettere alcun reato. Il codice penale punisce [2]infatti solo il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità ma non la mancata esibizione di un documento (la pena è l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro).
La Corte fa un’importante precisazione: la condotta di chi si rifiuta di esibire un documento di identità alle autorità può tutt’al più costituire violazione di un’altra norma: quella prevista dal testo unico sulle norme di pubblica sicurezza [3], ma solo se si tratta di persona pericolosa o sospetta. Se quindi non vi sono motivi di ritenere che la persona fermata dai carabinieri o dalla polizia abbia commesso, o stia per commettere, un illecito non la si può costringere a fornire i documenti di identità, ma le si possono chiedere le generalità come nome, cognome, indirizzo di residenza, lo stato familiare o altre qualità personali. Nient’altro. Non c’è alcun obbligo, anche se richiesto dalle autorità, di mostrare carta di identità, codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto o patente (salvo, in quest’ultimo caso, che si stia guidando un’auto).
note
[1] Cass. sent. n. 42808/17 del 19.09.2017.
[3] Art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento.
[4] Cass. sent. n. 34 del 18.10.1995, dep. 4.01.1996, n. 14211 del 12.03.2009; n. 10676 del 24.02.2005.
SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 giugno – 19 settembre 2017, n. 42808
Presidente Toni – Relatore Assunta
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Pavia, con sentenza del 6 giugno 2016, condannava l’imputato R.B. alla pena di 200 Euro di multa per il reato di cui all’art. 651 cod. pen., per essersi rifiutato di esibire il proprio documento di identità personale ai pubblici ufficiali che, nel corso di un controllo, lo stavano identificando. Il provvedimento riconosceva la responsabilità penale del R. sulla base delle dichiarazioni rese dai carabinieri operanti, ribadendo, nella ricostruzione del fatto, quanto riportato nel capo di imputazione, ovvero che l’imputato si era rifiutato, a richiesta dei medesimi, di fornire il proprio documento d’identità, essendo irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che l’identità dello stesso era già nota agli operanti medesimi in ragione di un rapporto di conoscenza personale.
2.Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso la difesa dell’imputato, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art.651 cod. pen., non rientrando nella condotta prevista da tale norma la mancata consegna dei documenti d’identità. Sostiene il ricorrente che l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, contemplato dalla suddetta norma, non si estende all’esibizione dei documenti d’identità, essendo previsto uno specifico obbligo di documentare la propria identità solo nelle ipotesi di persone pericolose o sospette, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, il cui rifiuto è sanzionato dall’art. 4 T.U.L.P.S. e art. 294 del Regolamento.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1 Il provvedimento impugnato condanna, in relazione all’art. 651 cod. pen., l’imputato per la condotta della mancata esibizione dei documenti personali agli operanti che ne hanno fatto richiesta in occasione di un controllo, così come contestato nel capo di imputazione.
3.2 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, condotta che costituisce, invece, violazione dell’art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta, in alcun modo emergenti né nella imputazione né nella sentenza di condanna (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317; Sez. 1, n. 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.