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E’ consentito filmare le forze dell’ordine? Cosa si rischia? Ecco cosa prevede la legge

Il filmare polizia e carabinieri è una pratica che, da qualche anno a questa parte, sempre più persone scelgono di adottare. Questo perché la diffusione dei dispositivi mobili ha reso possibile realizzare registrazioni video di alta qualità in qualsiasi situazione. Tuttavia, benché non esista una norma che vieti esplicitamente di riprendere le forze dell’ordine, chi filma è tenuto comunque a rispettare le regole generali stabilite per tutelare i diritti e le garanzie delle persone coinvolte. In particolare, è necessario evitare che le riprese compromettano la riservatezza e l’incolumità degli agenti o dei militari.

Mai come nell’anno della pandemia Covid sono stati diffusi sul web e sui social network tanti video relativi ai controlli di sicurezza effettuati da agenti delle Forze dell’Ordine per accertare il rispetto delle disposizioni anti-Covid previste nei vari DPCM emanati. A tutto questo si aggiungano le più recenti proteste contro l’adozione del Green Pass.

In generale, possiamo affermare che è possibile filmare le forze dell’ordine mentre svolgono il loro lavoro. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui la diffusione di tali video potrebbe violare la privacy delle persone coinvolte o ledere i diritti di altri. La ripresa video della polizia e dei carabinieri è consentita in determinate circostanze, tuttavia la diffusione di tali immagini può essere vietata se viola la privacy degli agenti. La ripresa è lecita quando serve a tutelare i diritti degli individui o a garantire l’ordine pubblico.

Definizione di ripresa video

Il legislatore italiano non fornisce una definizione di ripresa video, tuttavia si fa riferimento alla ripresa audiovisiva nel codice penale all’art. 615-bis, comma 1, lettera a), che la considera come “la registrazione, anche con mezzi elettronici, dell’immagine di una persona ovvero l’acquisizione del suono di una conversazione privata”. Tale definizione viene assunta anche nel codice della privacy (d.lgs. 196/2003), all’art. 4, comma 1, lettera g), secondo cui si intende per “registrazione il trattamento dell’immagine o del suono mediante qualsiasi dispositivo”.

La registrazione del video

Riguardo alle registrazioni (non alla diffusione delle stesse), in Italia non esiste una specifica legge che vieti in linea generale di riprendere, registrare audio o fotografare Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanzia nello svolgimento delle loro mansioni. E’ lecito entro certi limiti: si applicano le indicazioni sulla divulgazione delle immagini e sulla protezione dei dati personali.

In base alla nota 14755 del 5 giugno 2012, il Garante Privacy stabilisce che funzionari pubblici e pubblici ufficiali (incluse le forze di Polizia presenti in manifestazioni o eventi pubblici o impegnate in operazioni di controllo) possono essere filmati e fotografati a meno che non sia stato espressamente vietato dall’Autorità pubblica con un provvedimento amministrativo (ad esempio, per un’attività soggetta a segreto istruttorio).

Gli agenti delle Forze dell’Ordine possono essere ripresi e fotografati in un luogo pubblico o mentre procedono ad un controllo/perquisizione nel domicilio privato di chi effettua la ripresa. Se, invece, si tratta di un’abitazione altrui, senza il consenso del proprietario di casa la ripresa non sarà lecita.

In particolare, è perfettamente legale riprendere in video o fotografare un agente che abusa del proprio potere utilizzando il materiale (foto, audio, video) per produrlo in giudizio, in tribunale, per incriminare l’autore di un reato o difendersi da una falsa accusa. Insomma, è lecito tutelare i propri diritti quando c’è di mezzo un reato senza doversi preoccupare di oscurare il volto dell’agente ripreso.

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Divulgazione del video e Consenso delle forze dell’ordine.

Le forze dell’ordine devono fornire il consenso alla pubblicazione e divulgazione del video.  In altre parole, mentre la ripresa per uso personale non soggiace a particolari regole, il filmato destinato alla diffusione non deve mostrare i volti degli individui (carabinieri, poliziotti, semplici cittadini, ecc.) che hanno preso parte o che comunque si sono trovati coinvolti nell’operazione. Poco importa che le forze dell’ordine stessero operando in un luogo pubblico: non è possibile riprendere soggetti senza il loro consenso e poi divulgare le immagini. Nemmeno sarà possibile diffondere dettagli che, in qualche modo, rendano comunque identificabili i soggetti coinvolti (pensa a un numero di targa o a un particolare aspetto fisico, ad esempio).

In sintesi, non è lecito divulgare materiali fotografici, video e audio che identificano gli agenti. Chi ha intenzione di pubblicare un filmato deve escludere/censurare i tratti distintivi dell’agente ripreso: basterà oscurare il volto e rendere la voce irriconoscibile.

Il diritto di Cronaca

La persona che, pur non essendo giornalista, effettua una ripresa dell’attività delle forze dell’ordine per poi diffonderla al grande pubblico per motivi di cronaca, non soggiace ai limiti elencati nel paragrafo precedente.

La diffusione di un filmato o di una foto che riprende agenti delle Forze dell’Ordine è protetta dal diritto di cronaca (tv, radio, stampa, web). Ciò significa che è lecito (anche per chi non è giornalista professionista) diffondere il materiale se lo scopo è divulgare una notizia rilevante, di interesse pubblico (ad esempio, in caso di abusi di potere o negligenze) senza peraltro ledere la dignità e il decoro dei soggetti ripresi.

E’ sempre valida, nel giornalismo, la regola di evitare di mostrare dettagli che non aggiungono nulla al senso della notizia diffusa. Devono sempre essere rispettati i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell’informazione.

Polizia USA: il trucco per non farsi riprendere quando commette abusi

A proposito di abusi di potere commessi dalle Forze dell’Ordine da divulgare secondo il diritto di cronaca. La polizia americana, secondo quanto hanno denunciato a febbraio alcuni attivisti, ha trovato un escamotage per non farsi filmare ed agire nella totale impunità commettendo atti violenti ed abusi di potere. Usa gli algoritmi dei social che tutelano il copyright per non farsi riprendere.

Quando gli agenti di Polizia si accorgono di essere ripresi, cominciano a riprodurre musica coperta da copyright tramite smartphone a volume abbastanza alto da essere riconoscibile. In questo modo, gli algoritmi di Instagram, rilevando le violazioni del copyright, rimuovono automaticamente i video.

Il primo caso di questo tipo è stato scoperto a Beverly Hills.

Riprendere agenti delle Forze dell’Ordine quando è vietato: cosa si rischia?

Se la divulgazione o condivisione delle informazioni non ha come unico scopo il diritto di cronaca, il giudice dovrà valutare la presenza di eventuali violazioni come “trattamento illecito di dati” (art. 167 del codice della privacy, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) o altre trasgressioni di natura civile o penale.

La persona ripresa che si sente offesa dalle immagini o video divulgati può denunciare il fatto e tentare le vie giudiziarie: dovrà dimostrare che il materiale è realmente diffamatorio o dannoso. Spetterà al giudice valutare l’eventuale reato commesso (ad esempio, diffamazione) per determinare la pena ed eventuali risarcimenti.

Nel caso in cui un cittadino decida di fotografare, registrare o filmare un agente in una circostanza espressamente vietata dall’Autorità pubblica cosa succede? Cosa si rischia?

In tal caso, si commette il reato di “rivelazione di segreto di Stato” (art. 261 c.p.) punito con la reclusione fino a 5 anni. Chi rivela o tenta di rivelare informazioni segrete o notizie non divulgabili mette a rischio la sicurezza pubblica.

Domanda inversa: gli agenti di Polizia possono filmare operazioni e controlli?

Il 20 marzo 2019, un poliziotto ha ripreso con lo smartphone la scena di un uomo arrestato e condotto in commissariato che era andato su tutte le furie. Il video, condiviso su WhatsApp, è diventato subito virale. L’uomo ripreso si è rivolto al Garante privacy denunciando il fatto per ottenere giustizia. L’Authority ha condannato il Ministero dell’Interno per violazione delle norme sulla privacy.

Il provvedimento 236/2020 del Garante Privacy stabilisce che il pagamento del risarcimento dei danni spetta al titolare del trattamento dei dati ovvero al Comune (per atto commessi dalla Polizia municipale) o al Ministero dell’Interno (se la violazione della privacy fa capo alla Polizia di Stato). A livello penale ne risponde l’agente che ha immortalato la scena.

Il rispetto della riservatezza vale anche per le Forze dell’Ordine. Un poliziotto o un carabiniere non può filmare le attività svolte nei confronti di un cittadino riprendendo il suo volto. Non può filmare controlli ed operazioni così come non può farlo il privato cittadino nei confronti dell’agente delle Forze dell’Ordine.

Filmare operazioni critiche di polizia e condividerle in chat significa violare la legge anche se a farlo sono poliziotti.

La Polizia può realizzare filmati esclusivamente per finalità istituzionali (acquisire prove di un delitto, conservare traccia degli interrogatori), non per scopi diversi come la semplice curiosità. Non può assolutamente condividere questo genere di video sui social network.

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