Depistaggi dopo la morte di Stefano Cucchi: due condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni chiudono il filone
Il bilancio definitivo: cosa ha stabilito la Cassazione
Due condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni: è questo l’esito definitivo del procedimento relativo ai depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi, deceduto a Roma nell’ottobre 2009, sette giorni dopo l’arresto.
La Cassazione ha messo la parola fine sul filone principale con l’assoluzione del colonnello Lorenzo Sabatino. Sabatino, che aveva rinunciato alla prescrizione e in appello era stato condannato a 1 anno e 3 mesi, è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Ricorsi rigettati e prescrizioni confermate: chi esce dal processo senza condanna
Sono stati rigettati i ricorsi dei carabinieri per i quali in secondo grado era stata riconosciuta la prescrizione oppure era stata emessa una condanna.
Tra le posizioni dichiarate prescritte figurano anche quelle del generale Alessandro Casarsa, di Luciano Soligo e di Francesco Cavallo.
Le uniche due condanne: nomi e pene
Gli unici due condannati sono:
- Francesco Di Sano, condannato a 10 mesi
- Luca De Cianni, condannato a 2 anni e 6 mesi
Le assoluzioni già in appello: chi era stato scagionato
In appello erano stati assolti:
- Massimiliano Colombo Labriola
- Tiziano Testarmata
Il ribaltamento rispetto al primo grado: nel 2022 condannati tutti gli imputati
In primo grado, nell’aprile 2022, erano stati condannati tutti gli 8 carabinieri imputati. L’esito complessivo del procedimento, tra assoluzioni, prescrizioni e condanne confermate, arriva dopo una progressiva ridefinizione del quadro nei passaggi successivi del giudizio.
Le motivazioni dell’appello: “una realtà di comodo” nella catena di comando
Nelle motivazioni della sentenza di appello, i giudici hanno scritto che la catena di comando dei Carabinieri nella vicenda di Stefano Cucchi ha creato “una realtà di comodo”.
Secondo quanto riportato nell’atto (oltre duecento pagine), nella “catena degli accadimenti immediatamente precedenti, concomitanti ed immediatamente susseguenti la stesura delle annotazioni incriminate” è stato “accertato come si siano verificate una serie di anomalie” che, valutate nel loro insieme, avrebbero dimostrato — sempre secondo i giudici d’appello — che l’intento non era quello di individuare “la mela marcia”, cioè approfondire realmente la dinamica degli eventi, ma “restituire una realtà di comodo”.
La “verità di comodo” sulle condizioni di salute: gli elementi richiamati dai giudici
Per i giudici, gli imputati avrebbero offerto una “realtà compatibile con quanto era già emerso”, tale da ricondurre la responsabilità del decesso alle condizioni di Cucchi, descritte come:
- epilettico
- tossicodipendente (con la precisazione in motivazione che, “più probabilmente, era stato tossicodipendente ma non lo era all’attualità”)
- anoressico (quando, secondo i giudici, “era solo molto magro”)
- addirittura sieropositivo (dettaglio indicato come falso, “prima riferito e poi subito smentito”)
L’obiettivo di questa ricostruzione, secondo l’appello, sarebbe stato quello di sostenere che “nessuna anomalia si era verificata durante la detenzione o quanto meno durante la custodia affidate all’Arma”.
Il passaggio su Casarsa nelle motivazioni: l’orientamento investigativo lontano dall’Arma
Secondo l’Appello di Roma, “il quadro probatorio ricostruisce dunque una immagine di Casarsa interessato essenzialmente a presentare quella verità di comodo circa le condizioni di salute di Cucchi che avrebbe orientato gli inquirenti verso soggetti diversi dai Carabinieri (soggetti vittime, dopo Cucchi e la sua famiglia, di tale sviamento)”.
Nello stesso passaggio, i giudici collegano questo significato anche alle “linee guida o di indirizzo” che Casarsa ha ammesso, in sede di esame, di avere dato per il lavoro informativo da svolgersi — lavoro che, secondo la ricostruzione in motivazione, sarebbe stato eseguito fino al secondo appunto del 30 ottobre 2009 — “in modo da restituire l’immagine di uno Stefano Cucchi malato di suo, tossicodipendente, al quale nulla era accaduto durante lo stato di detenzione”.
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