Danno all’immagine dell’Arma, carabiniere condannato. I giudici accolgono istanza rito abbreviato: 8mila euro invece di 20mila
In data 21 settembre 2021 è stato notificato al sig. C.P., carabiniere scelto ed all’epoca della condotta contestata (4 febbraio 2010) in servizio presso la compagnia di Prato, un atto di citazione avente ad oggetto un presunto danno erariale di € 20.907,36 causato all’Arma dei Carabinieri conseguente al danno da disservizio quantificato in € 907,36 – ed al danno all’ immagine quantificato in via equitativa in € 20.000,00, unitamente agli interessi legali e le spese di giustizia, derivato alla detta Arma dei Carabinieri
Con il suddetto atto di citazione la Procura deduceva di essere venuta a conoscenza dalla Corte di Appello di Firenze della sentenza passata in giudicato con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, con cui il carabiniere era stato condannato per tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
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In sede amministrativa il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare applicava al carabiniere la sanzione disciplinare della “perdita di grado per rimozione”, e successivamente il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, disponeva il trasferimento del militare convenuto dalla Compagnia Carabinieri di Prato al 9° Battaglione Carabinieri Sardegna di Cagliari.
La Corte dei Conti della Toscana ha accolto l’istanza di rito abbreviato presentata dal carabiniere determinando in euro 8.000,00 la somma dovuta e stabilito il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione, in favore dell’Arma dei Carabinieri.
Il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale ha preso atto della regolarità del versamento chiedendo l’estinzione della pretesa attorea originaria.
Cosa prevede la richiesta di rito abbreviato alla corte dei conti
L’ art. 130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile , approvato con il d.lgs. n. 174/2016, prevede che “in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’ incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’ erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e parere concorde parere del pubblico ministero, può presentare , a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
Il successivo comma 6 prevede che “in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.
Il comma 8 prevede che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”.
Il comma 9 definisce “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado.
Infine il comma 10 dispone, nell’ ipotesi di non accoglimento della richiesta ovvero di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.