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Cosa devono fare militari e poliziotti in caso di malattia? Quali sono le fasce di reperibilità per le visite fiscali?

Ecco tutte le indicazioni per non perdere il diritto all’indennità di malattia, riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro.

Certificazione di malattia per i dipendenti privati e pubblici

Quando un lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS. L’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia. È possibile presentare questi documenti in formato cartaceo solo quando non è tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul Portale dell’Istituto.

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

Esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità durante la malattia: le regole da seguire

Quando un lavoratore si ammala e necessita di un periodo di assenza dal lavoro, spesso è richiesto di rispettare delle fasce di reperibilità, ovvero di essere disponibile per eventuali visite mediche o controlli durante determinati orari. Tuttavia, esistono dei casi in cui si può essere esonerati dal rispetto di tali fasce di reperibilità, come stabilito nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017.

I casi di esonero sono i seguenti:

1. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita: se il lavoratore si trova in una condizione di salute grave che richiede terapie salvavita, è esonerato dal rispetto delle fasce di reperibilità. In questi casi, è fondamentale seguire il trattamento medico necessario per il recupero della salute.

2. Causa di servizio riconosciuta con menomazione: se il lavoratore ha subito un infortunio o una malattia professionale riconosciuti come causa di servizio, che hanno causato una menomazione alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure rientrano nella Tabella E dello stesso decreto, è esonerato dal rispetto delle fasce di reperibilità. In questi casi, è importante seguire le procedure previste per l’ottenimento del riconoscimento della causa di servizio.

3. Stati patologici con invalidità superiore al 67%: se il lavoratore ha una situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, è esonerato dal rispetto delle fasce di reperibilità. È necessario che l’invalidità sia stata ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti.

È importante sottolineare che la visita fiscale durante la malattia deve essere richiesta obbligatoriamente dal datore di lavoro pubblico se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Tuttavia, a discrezione del datore di lavoro, possono essere disposte più visite di controllo durante lo stesso periodo di prognosi.

Se un lavoratore è assente durante una visita medica di controllo domiciliare, verrà invitato a presentarsi in una data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS competente. Se il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa nel giorno in cui era prevista la visita ambulatoriale, non è tenuto a sottoporsi a quella visita, ma è comunque obbligato a comunicarlo alla stessa Struttura INPS.

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