Pensioni

CORTE DEI CONTI: UN’ALTRA VITTORIA ARRUOLATI 81/83. RIGETTATO IL MOLTIPLICATORE PER INABILITA’ AL SERVIZIO

Sono ormai molte le sentenze a favore dei militari in congedo arruolati nel periodo ’81/’83 che richiedono in benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. 1092 del 1973. InfoDifesa ha sollevato in anteprima la questione e, sebbene le iniziali critiche da parte di improvvisati cultori della materia, alcune coraggiose sezioni delle corti dei Conti hanno iniziato ad accogliere i ricorsi e molti altri procedimenti pendenti sono in attesa di pronunce definitive. Oggi vi riportiamo un’altra sentenza positiva.

La Corte dei Conti sezione Veneto ha accolto la domanda del ricorrente, primo maresciallo dell’esercito italiano, relativa al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. 1092 del 1973. Il Giudice Unico delle Pensioni del Veneto ha infatti richiamato la sentenza della Sezione Sardegna n. 224 del 06/08/2018, a cui si fa espresso rinvio.

Il perno su cui ruota questa decisione – si legge nella sentenza – è che, nel caso di pensioni liquidate, come nella fattispecie in esame, con il cd. sistema misto, la pensione è calcolata, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995: “… con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;” è quindi la norma citata a prevedere, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente.

Altro punto qualificante del citato orientamento giurisprudenziale è l’ambito soggettivo di riferimento sia del primo che del secondo comma dell’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, assai più ristretto di quello di cui all’articolo 44 del D.P.R. citato, sia perché riferito esclusivamente alla categoria dei militari, sia perché di questa categoria ritaglia solo la quota di coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 tra i 15 e i 20 anni di anzianità di servizio, da qui la indubbia specialità dell’art. 54 rispetto art. 44 del D.P.R. sopracitato che impone la prevalenza e quindi l’applicazione dell’art. 54 al caso di specie.

La corte dei Conti del Veneto ha ritenuto invece di non accogliere la domanda del ricorrente relativa art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 (cosiddetto “moltiplicatore”).

Nello sentenza si legge : ”la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei “requisiti psico-fisici”, richiamati dall’art. 3, comma 7, della norma in esame “per accedere o permanere in ausiliaria” e non anche a coloro che sono esclusi dall’ausiliaria in quanto dispensati dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, come nel caso in esame.

È nota a questa Sezione, la recentissima giurisprudenza richiamata dal ricorrente della Corte dei Conti della Sezione Sardegna relativa a casi analoghi a quello del ricorrente (ad es. sentenza n. 224 del 2018: “… il ricorrente è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità”), della Sezione Calabria e della Sezione Puglia.

Questo Giudice, tuttavia, ritiene di non condividere quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente, ostando il chiaro e consolidato quadro normativo di riferimento relativo al collocamento in ausiliaria che può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei “requisiti psico-fisici”, richiamati dall’art. 3, comma 7 della norma in esame “per accedere o permanere in ausiliaria”.”

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