Editoriale

CONTRATTO NORMATIVO DEI MILITARI, SPUNTI DI RIFLESSIONE

Oggi pomeriggio ci sarà il terzo incontro tra governo e rappresentanze del comparto sicurezza e difesa sul contratto. Un punto basilare è la parte normativa del contratto ed a tal proposito vorremmo oggi proporre uno spunto di riflessione su alcune tematiche di interesse inviateci da esperti del settore.

In particolare per quanto concerne le “licenza e l’aspettativa”, tra le proposte, ci sono nuove formule per l’utilizzo della licenza ordinaria (a ore) come già avviene per i permessi L.l04/92, sino ad un massimo di 10 giorni. Inoltre al fine di dare ulteriore possibilità di utilizzare l’aggiornamento scientifico in continua evoluzione, al personale sanitario, dovrebbe essere data la possibilità a spese proprie di utilizzare forme di licenze, permessi o aspettative, tali da poter rimanere agganciati al servizio attivo senza avere detrazioni di anzianità o riduzioni economiche. Dovrebbe essere aumentato il limite da 150 ore a 200 ore il limite per il diritto allo studio e dovrebbe essere consentita al militare la scelta tra licenza ordinaria e recupero compensativo. Sarebbe opportuno, inoltre, computare la licenza straordinaria di rischio all’esposizione da radiazioni ionizzanti ai fini economici e di anzianità di servizio in analogia alla licenza ordinaria e dovrebbe essere consentita al personale militare la fruizione di un periodo di aspettativa per motivi privati della durata massima di due anni per consentire l’avvio di attività autonoma o professionale. Dovrebbe essere equanime che i periodo di aspettativa, anche già fruiti, per contratti di ricerca a tempo determinato e frequenza di formazione post universitaria siano equiparati alla frequenza per dottorato di ricerca e non diano luogo alla detrazione di anzianità, ove ritenuti di interesse istituzionale.

 

RISCHIO RADIOLOGICO

 

La Corte di Cassazione con sentenza nr. 17757/14, ha rilevato che la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Quindi a fronte della più aggiornata giurisprudenza, si vede la necessita di riformulare rivisitare la norma a fronte di una tutela più aderente a un rischio professionale riconosciuto a chi opera in tali condizioni d’impiego. Quindi l’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia dovrebbe essere denominata indennità professionale specifica ed essere corrisposta al medesimo personale, per 13 mensilità, nella stessa misura di euro 103,00 mensili lorde, utile ai fini del trattamento di fine Servizio e pensionistico. L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, devono avvenire in base alle vigenti disposizioni e le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni devono avvenire con cadenza annuale.

RIORDINO DELLE CARRIERE

Vi è inoltre una norma necessaria da inserire a seguito della novella introdotta dal riordino delle carriere che prevede che i gradi apicali dei graduati, sergenti e marescialli sostituiscano nelle funzioni il superiore quando assente o non nominato. Al personale militare esercente incarico o funzione attribuita a ruolo diverso da quello in cui è inquadrata la specializzazione di appartenenza dovrebbero, quindi, essere concesse le medesime indennità mensili del grado apicale del ruolo.

INDENNITA’ OPERATIVE

Infine una norma necessaria a garantire nell’ambito d’impiego delle varie componenti militari uguali trattamenti economici che vanno a compensare l’aumento dell’impegno lavorativo prestato. Le indennità operative del personale delle FF.AA., nelle attività di servizio non stanziali, dovrebbero essere equiordinate all’indennità operativa più favorevole in godimento, incluse le maggiorazioni, dalla data di inizio operazioni.

 

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