Avvocato Militare

Consiglio di Stato: la Capitaneria di Porto non è una Forza di Polizia. “Non basta svolgere funzioni di polizia giudiziaria”

(di Avv. Umberto Lanzo)

Il Consiglio di Stato ha emesso una recente sentenza che fa chiarezza sui criteri di riconoscimento del trattamento economico per gli ex militari transitati nella Polizia di Stato. La decisione respinge l’appello di un primo dirigente della Polizia che chiedeva il computo del servizio prestato come ufficiale della Marina Militare ai fini dei benefici economici.

IL QUADRO NORMATIVO

Al centro della controversia la richiesta di applicazione dell’articolo 43-ter della legge 121/1981. Come evidenziato dalla sentenza, “il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all’Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia che provvedono alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, specificamente “l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.”

I REQUISITI TEMPORALI

Un elemento chiave della normativa riguarda i tempi di servizio richiesti. La sentenza precisa che “il successivo art. 43-ter, aggiunto dal decreto legge 3 maggio 2001, n. 157, ha anticipato il conseguimento del beneficio al tredicesimo anno di servizio prestato senza demerito”, modificando il requisito originario di 15 anni.

LA DISTINZIONE DELLE CAPITANERIE

Il punto determinante della decisione riguarda la natura delle Capitanerie di Porto. Il Consiglio di Stato ha stabilito che “le Capitanerie di porto non possono ritenersi assimilabili alle Forze di polizia a ordinamento militare – né, a maggior ragione, a quelle a ordinamento civile.” La motivazione è chiara: “costituiscono uno dei Corpi in cui è suddivisa l’organizzazione della Marina militare” e “le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria rappresentano solo una parte delle loro attribuzioni.

PRINCIPIO DI DISCREZIONALITÀ

I giudici hanno ribadito “la discrezionalità del legislatore nel ricondurre alle Forze armate ovvero alle Forze di polizia un determinato Corpo”, una scelta che “nella specie non è stata esercitata in maniera irragionevole alla luce delle funzioni complessivamente attribuite alle Capitanerie di Porto.”

La decisione, pur respingendo l’appello, ha disposto la compensazione delle spese di lite “per la novità e la complessità della questione”. La sentenza costituisce un importante precedente interpretativo che chiarisce definitivamente i confini tra i diversi corpi dello Stato e i relativi trattamenti economici, ribadendo che i benefici previsti per le Forze di polizia non sono automaticamente estensibili ad altri corpi, anche quando questi svolgano parzialmente funzioni di polizia giudiziaria.

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