Avvocato Militare

Commenti sui superiori in una chat su Whatsapp, il Tar della Sardegna respinge il ricorso di un ufficiale contro la punizione

Il ricorrente, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza ha impugnato il provvedimento con cui è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare del rimprovero, nonché il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.

La sanzione disciplinare è stata irrogata con la seguente motivazione: “(…)avviava una conversazione di messaggistica istantanea (whatsapp) con Ufficiale di grado inferiore dipendente dapprima di altro comando regionale e successivamente da altro reparto del Comando Regionale Sardegna, inoltrando allo stesso una serie di messaggi contenenti commenti, valutazioni, suggerimenti: lesivi del prestigio di Ufficiali di grado superiore; evocativi di una generale condizione di inaffidabilità del contesto di servizio cui l’interessato è stato destinato; tesi a minare il clima organizzativo e la serenità del personale preposto ai Reparti del Comando Regionale della Sardegna”.

Avverso tali atti il ricorrente ha dedotto che la conversazione per cui è stata irrogata la sanzione ha natura esclusivamente privata, svoltasi al di fuori di chat di lavoro o ufficiali, senza che peraltro sia dato sapere come tale conversazione privata sia venuta a conoscenza del Comando.

Trattandosi di comunicazione svolta tramite messaggistica istantanea con un unico interlocutore e privata, essa gode delle garanzie di libertà e segretezza di cui all’art. 15 Cost., perciò, da un lato, non possono essere usate nel procedimento sanzionatorio, dall’altro non possono comunque avere finalità denigratorie nei confronti dei terzi.

Non può, in senso contrario e come fatto dall’Amministrazione, rilevare che l’interlocutore avrebbe la possibilità di produrre il contenuto della conversazione, senza che l’asserita inerenza al servizio possa mutare il carattere segreto della comunicazione.

Opinioni espresse che, comunque, non risultano in alcuna misura idonee a cagionare quei fatti indicati nel provvedimento, quali lesione del prestigio di Ufficiali e in generale minare il clima organizzativo del Reparto, mancando peraltro riferimenti a soggetti specifici o alcuna contestazione nei confronti dell’ambiente di lavoro.

LA SENTENZA DEL TAR

Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, ecco uno stralcio della sentenza.

Principiando dalla deduzione per cui la comunicazione tra il ricorrente e la collega non sarebbe potuta essere utilizzata dall’amministrazione al fine di fondare la contestazione disciplinare, la stessa si basa sull’orientamento giurisprudenziale portato dalla sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 10 settembre 2018, n. 21965, per cui posto che “i messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile”, ex art. 15 Cost. e, perciò, sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.

La tesi ora richiamata non appare, in linea generale, condivisibile, nonché, comunque, nonostante le ampie argomentazioni svolte dal ricorrente, non appare applicabile al caso di specie, inerente una sanzione disciplinare adottata nell’ambito dell’ordinamento militare.

In primo luogo, l’orientamento prospettato dalla sentenza della Corte di Cassazione citata e posta a fondamento del ricorso appare invero minoritario nel panorama giurisprudenziale che si è occupato della possibile rilevanza della diffamazione, in quanto, come rilevato in senso critico da diversi autori in commento alla decisione, il reato di diffamazione (semplice) non presuppone affatto la divulgazione nell’ambiente sociale e, quindi, la pubblicità della comunicazione – requisito proprio della fattispecie aggravata – bensì la mera comunicazione che può essere privata e pure riservata.

Esercito svizzero vieta app WhatsApp, Signal e Telegram. Ecco perché

Ed invero, rileva ancora la dottrina, l’orientamento citato, pur senza prendere posizione sul punto, si discosta dagli orientamenti della stessa Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che nelle varie pronunce concernenti licenziamenti irrogati per la trasmissione di missive o e-mail denigratorie non ha mai considerato la natura ‘‘riservata’’ della corrispondenza né l’assenza di volontà divulgativa, valutando invece la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate dal lavoratore e l’eventuale esercizio del diritto di critica.

Il TAR Sardegna ha sottolineato che non sono pertinenti i principi di libertà e segretezza della corrispondenza, sanciti dall’art. 15 Cost., che sì ne precludono agli estranei la cognizione e la rivelazione come previsto dagli artt. 616 e 617 c.p., ma non sono invocabili laddove il datore di lavoro abbia conosciuto il contenuto della comunicazione non in violazione delle predette norme, bensì per la rivelazione che il partecipante alla comunicazione ne abbia fatto.

Invero, per i partecipanti alla conversazione, non vige alcun divieto di rivelazione né di divulgazione.

Tale ultimo passaggio è pienamente aderente al caso che oggi occupa, in quanto risulta che sia stata la partecipante alla conversazione a renderne noto il contenuto all’amministrazione, sicché si appalesa anche di non primaria rilevanza la questione circa l’applicabilità o meno al caso di specie del dovere di comunicazione ai sensi dell’art. 748, comma 5 lettera b) del Testo Unico delle disposizioni regolamentari D.P.R. n. 90/2010, relativo alle “Comunicazione dei militari”.

Peraltro, deve aggiungersi che, anche alla luce di quanto chiarito, una volta che l’amministrazione ha conosciuto il contenuto della conversazione, che è stato reso pubblico dall’altro interlocutore, non poteva non tenerne conto ai fini della valutazione, che le è propria, in merito alla rilevanza disciplinare delle affermazioni rese dal ricorrente.

Per quanto concerne invece il secondo profilo di illegittimità dedotto l’inidoneità, in concreto, del contenuto dei messaggi a cagionare gli eventi indicati nel provvedimento, anch’esso non ha trovato accoglimento.

I messaggi della chat pur non contenendo affermazioni “gravi”, non è manifestamente illogico o irragionevole che possano fondare una valutazione di rilevanza disciplinare, essendo affermazioni di tenore comunque negativo rispetto alla attività svolta da un Ufficiale di grado superiore e alla conseguente condizione di lavoro; dall’altro e in stretta connessione, guardando alla natura della sanzione disciplinare irrogata, quale quella del “rimprovero”, non apparendo perciò essa sproporzionata rispetto ai fatti addebitati, evidentemente comunque considerati di lieve entità dalla stessa amministrazione, anche in considerazione del fatto che già a monte le sanzioni disciplinari di corpo sono meno gravi delle sanzioni disciplinari di stato, in quanto le prime sono riferibili alla violazioni della disciplina militare cui consegue un effetto meramente interno alla stessa organizzazione militare, mentre le seconde attingono fatti di rilevanza esterna.

error: ll Contenuto è protetto