Carabinieri

Cessione delle ferie tra colleghi. La circolare dell’Arma dei carabinieri

La Legge n.27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020, ha introdotto, tra le altre misure, la possibilità di cessione, entro il periodo emergenziale (e comunque non oltre il 30 settembre p.v. in caso di proroga di quest’ultimo), delle ferie pregresse tra il personale dipendente dalla medesima Amministrazione.  Ecco il testo dell’articolo 4bis:

“Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non  oltre  il  30  settembre  2020,  al  fine  di  fronteggiare   le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da  COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, possono cedere, in tutto  o  in  parte,  i  riposi  e  le  ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della  medesima amministrazione di appartenenza, senza  distinzione  tra  le  diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e’ comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e’  a  titolo  gratuito, non può essere  sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e’ revocabile.  Restano  fermi  i  termini  temporali  previsti  per  la fruizione delle ferie pregresse  dalla  disciplina  vigente  e  dalla contrattazione collettiva.”

La misura, dal carattere straordinario e temporaneo, prevista per “fronteggiare particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da Covid-19”, è applicabile al momento tra tutto il personale dell’Arma, a prescindere dall’incarico o dal reparto di appartenenza dei militari cedenti/beneficiari, considerando utile per la cessione l’eventuale licenza ordinaria residua del 2018 e del 2019. E’ quanto si legge in una nota dell’Arma dei carabinieri che per ha predisposto un modulo di “cessione della licenza ordinaria”  specificando che la dichiarazione del militare cedente deve essere vistata a cura del relativo comandante di reparto ed inviata senza ritardo al comando cui appartiene il militare beneficiario.

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