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Carabinieri: “sotto copertura fin dagli esordi”. Il capitano Bergia impegnato nella lotta al brigantaggio

Chiaffredo Bergia, nato a Paesana (Cn) il 1° gennaio 1840, è stato un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri pluridecorato che contribuì a combattere il brigantaggio nella provincia dell’Aquila. Arruolatosi nell’Arma dei Reali Carabinieri nel dicembre del 1860, durante il suo servizio in Abruzzo (nelle stazioni di Scanno, Campotosto, San Buono ecc.) fu un importante protagonista della lotta al brigantaggio tanto da essere chiamato “l’eroe degli Abruzzi”.

Per le sue attività fu pluridecorato e fu promosso varie volte sino a raggiungere il grado di Capitano. Al nome di Chiaffredo Bergia furono intitolate numerose caserme dell’Arma dei Carabinieri tra cui quelle di Chieti, Bari, Torino. Morì per una polmonite il 2 febbraio 1892 a soli 52 anni.

Ed è proprio da una storica fotografia del Capitano Chiaffredo Bergia in abiti borghesi impegnato nella lotta al brigantaggio, che l’Arma ha voluto ricordare come i carabinieri fossero “sotto copertura” sin dagli esordi.

L’uniforme è elemento fondamentale e fondante del ruolo del Carabiniere, ma ci sono circostanze in cui è meglio operare senza rendersi subito riconoscibili. Nelle polizie in uniforme è pratica diffusa ed antica quella di adibire propri elementi a servizi particolari, che per importanza o per rischio, richiedono di essere eseguiti senza l’uso della divisa. I Carabinieri hanno compreso l’utilità di questa opzione fin dalla loro fondazione: da subito venne prevista la facoltà d’impiegare militari propri con “vestiario borghese” e muniti di “carta di travestimento”, in caso di “operazione secreta, difficile e rilevante alla quale potesse ostare la vista dell’uniforme e delle armi d’ordinanza”. Interessante l’adozione di una formale “carta di travestimento”, che venne normata nelle Regie Determinazioni del 9 novembre 1816.

Nel Regolamento Generale del 1822 si leggeva, tra l’altro, che per prevenire la possibilità di equivoci o di altri inconvenienti, tra i quali l’eventualità della perdita dell’ordine di travestimento, dovevano in questo figurare la durata, che in nessun caso poteva superare i 15 giorni, i connotati e la firma del latore.

Veniva inoltre precisato: “La responsabilità de’ militari del Corpo nell’occasione del travestimento è tanto maggiore in ragione della special prova di confidenza che porta seco questo delicato servizio; ed in proporzione sarebbe considerata la gravità d’un mancamento qualunque in tali incombenze o l’abuso del travestimento per motivi personali”.

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