Carabinieri privi di Green Pass ecco la nota del Comando Generale: controlli e conseguenze
Il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri ha diramato una nota in cui spiega l’utilizzo del Green Pass per i carabinieri.
L’articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recentemente introdotto con il D.L. 127/2021, ha esteso anche al personale dell’Arma l’obbligo di avere al seguito il greenpass (e di esibirlo, a richiesta) per accedere ai luoghi di lavoro, dal prossimo 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nelle circolari emanate dal Ministero della Salute.
L’onere di verificare il rispetto di tali disposizioni ricade sui “datori di lavoro” che, entro il prossimo 15 ottobre, definiranno le modalità operative delle verifiche, recependo la circolare che sarà emanata dall’Ufficio Antinfortunistica e Ambiente. I controlli, ammessi anche a campione, saranno effettuati preferibilmente al momento dell’accesso del personale in caserma. Qualora siano attivi servizî di navetta, la fruizione di tale beneficio sarà subordinata a una verifica anticipata del possesso del green-pass, all’accesso ai mezzi collettivi.
Il personale:
– privo di green-pass o di apposita certificazione medica sostitutiva:
non potrà accedere sul luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino all’intervenuta esibizione della certificazione verde (comunque non oltre il 31 dicembre 2021). In tale periodo non sarà erogata alcuna forma di retribuzione, compenso o emolumento (compresi i sussidi) agli interessati, i quali, in ogni caso, non incorreranno in responsabilità disciplinari (né, tantomeno, penali) e conserveranno il “rapporto di lavoro”;
qualora acceda comunque (superando i controlli a campione) è sanzionato sul piano amministrativo (da € 600 e € 1500) e incorre in responsabilità disciplinari;
– esentato dal vaccino deve inviare il certificato al “medico competente”, affinché esprima al “datore di lavoro” un parere sui provvedimenti da adottare per tutelarlo (utilizzo di locali dedicati – cambio mansione).