Carabiniere denuncia collega per alcuni furti in caserma “piccole somme di denaro e di materiale per l’igiene personale e la pulizia della casa”
Il ricorrente, carabiniere in ferma volontaria, ha impugnato il provvedimento del Vice Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che determinava la “cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare”. Per l’effetto del provvedimento il militare è cessato dal rapporto di servizio ed è stato collocato in congedo illimitato.
Il 28 settembre 2021 presso gli Uffici della compagnia di Termini Imerese un altro Carabiniere in ferma volontaria, in servizio da novembre 2020 presso la Stazione CC di Termini Imerese, ha denunciato il collega in servizio nello stesso reparto da ottobre/novembre 2019, per più episodi di furto di piccole somme di denaro e di materiale per l’igiene personale e la pulizia della casa. I due carabinieri alloggiano in caserma, occupando due camerette singole che si trovano sullo stesso piano. L’inchiesta formale, avviata dall’Arma, si è conclusa con la relazione con la quale la Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata riteneva fondati gli addebiti contestati e pertanto, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato.
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La difesa del carabiniere ricorrente
Il ricorrente impugnava tale provvedimento sottolineando che con il collega era solito scambiarsi favori e senza troppe formalità accedevano reciprocamente alle riserve personali di detersivo, acqua o bevande varie, generi di conforto e passatempi come videogames; il principio regolatore sarebbe stato, quindi, quello genuino ed elementare dell’aiuto reciproco; tra il ricorrente ed il collega c’era un’amicizia finché un innocente scherzo tra commilitoni ha rovinato tali rapporti, determinando il risentimento del collega e la denuncia, da parte del stesso, dei piccoli furti a suo danno.
La sanzione inflitta, secondo il ricorrente, sarebbe eccessiva e sproporzionata e la motivazione del provvedimento mancherebbe di ogni analisi circa l’occasionalità della condotta e la mancata concreta lesione del prestigio dell’Arma.
La decisione del TAR
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato, infatti “Spetta all’amministrazione in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo essa di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo. La valutazione circa il rilievo e la gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale attraverso la commissione di disciplina esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria”.
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Come si evince dalla relazione dell’Arma “A garanzia del diritto di difesa dell’inquisito, sono stati effettuati accertamenti in riferimento a quanto richiesto nella formulazione delle memorie giustificative; infatti, l’inquisito ha chiesto che venissero ascoltati alcuni militari in servizio presso la Stazione di Termini Imerese, che potessero meglio lumeggiare sulle abitudini di vita interne alla caserma, sulla mutua assistenza quotidiana tra i carabinieri accasermati, sulla condotta, diligenza e affidabilità del militare inquisito, e sui rapporti tra lo stesso e il collega. Le memorie giustificative, però, hanno solo descritto in modo generico quali fossero le abitudini di vita tra i militari accasermati, non fornendo scriminanti precise e circostanze in riferimento agli addebiti contestati”;
Come si evincerebbe, inoltre, dalla scheda valutativa, il ricorrente avrebbe “palesato gravi mancanze nel comportamento evidenziando un’aderenza solo formale, priva di intima adesione alle norme che connotano la vita militare di caserma anche al di fuori del servizio in senso stretto” e ha riportato valutazioni negative per “vigore mentale e capacità di concentrazione”, “esemplarità” e “lealtà”.
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