Avvocato Militare

Carabiniere con figlio appena nato, l’Arma nega il trasferimento. Il Tar ribalta tutto: il Giubileo non può giustificare automaticamente il diniego


(di Avv. Umberto Lanzo)


La richiesta di avvicinamento familiare e il primo via libera temporaneo

Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Civitavecchia, aveva presentato il 24 giugno 2024 un’istanza di trasferimento temporaneo per assistere la convivente incinta nelle ultime fasi della gravidanza.
La richiesta veniva accolta con provvedimento del 21 ottobre 2024, disponendo l’assegnazione temporanea al Comando Stazione Carabinieri di Teverola (CE) dal 23 ottobre 2024, inizialmente per 60 giorni, poi prorogati per ulteriori 60.


La nascita del figlio e la nuova istanza ex art. 42-bis

A seguito della nascita del figlio il 28 novembre 2024, il militare presentava una nuova istanza, datata 25 gennaio 2025, chiedendo l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, norma che tutela i genitori con figli minori di tre anni.
La richiesta era chiara: conferma presso la sede di Teverola o, comunque, assegnazione a una sede vicina alla residenza familiare nel Comune di Lusciano (CE).


Il triplice diniego dell’Amministrazione

Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990 e l’esame delle deduzioni difensive, l’Amministrazione rigettava l’istanza, motivando il diniego su tre presunti profili ostativi:

  1. Esigenze di organico del Comando Provinciale di Roma legate all’organizzazione del Giubileo 2025;
  2. Rischio di sottoalimentazione del ruolo Sovrintendenti presso la Stazione di Civitavecchia, sede operativa su uno scalo commerciale di rilievo e dotata dell’unica motovedetta dell’Arma per la tutela ambientale;
  3. Sovralimentazione del ruolo Sovrintendenti sia nella Legione Campania (+17,35%, pari a +279 unità su 1608) sia nel Comando Provinciale di Caserta (+16,67%, pari a +48 unità su 288).

Il ricorso: salute, famiglia e carenze motivazionali

Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 42-bis, nonché degli artt. 30 e 31 della Costituzione, dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Nel ricorso venivano evidenziate circostanze di particolare gravità:

  • il ricovero del neonato per 12 giorni subito dopo il parto;
  • la diagnosi di “stato depressivo grave post-partum” alla convivente;
  • l’assenza di qualsiasi rete familiare di supporto.

Secondo il ricorrente, le motivazioni dell’Arma risultavano generiche, stereotipate e non correlate alla sua posizione concreta, anche perché egli era impiegato presso la Procura del Tribunale di Civitavecchia e non possedeva alcuna specializzazione collegata alla motovedetta citata dall’Amministrazione.


Il primo stop cautelare e l’intervento del Consiglio di Stato

Il TAR, in sede cautelare, respingeva l’istanza per difetto di fumus boni iuris con ordinanza del 16 maggio 2025.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, accoglieva l’appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con ordinanza dell’8 luglio 2025.


La svolta nel merito: il TAR ribalta la decisione

All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, il TAR Lazio – Sezione Prima Bis – rivede integralmente la propria valutazione cautelare e accoglie il ricorso nel merito, annullando il diniego.

Il Collegio chiarisce che l’art. 42-bis richiede due soli presupposti:

  • l’esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva;
  • l’assenza di “casi o esigenze eccezionali”, che devono essere specifiche, concrete e rigorosamente motivate.

Giubileo e carenze di organico: motivazioni giudicate generiche

Secondo i giudici, le esigenze legate al Giubileo 2025 e alla presunta sottoalimentazione di Civitavecchia non integrano casi eccezionali, trattandosi di argomentazioni astratte e non supportate da prove sull’effettiva indispensabilità della presenza del singolo militare.
Il TAR ribadisce che la mera scopertura di organico non può comprimere automaticamente i diritti del genitore-lavoratore, se fronteggiabile con gli ordinari strumenti organizzativi.


Sovralimentazione smentita dagli atti

Anche la tesi della sovralimentazione del ruolo Sovrintendenti viene smontata.
Il TAR rileva che l’Amministrazione ha svolto un’istruttoria superficiale, limitandosi a dati aggregati regionali e provinciali, senza verificare le singole sedi richieste.
Dalla documentazione depositata emerge, anzi, che presso il Comando Provinciale di Aversa risultava almeno un posto vacante, circostanza incompatibile con il diniego opposto.


Obbligo di istruttoria puntuale e tutela della genitorialità

Il Collegio afferma un principio netto: l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare puntualmente la disponibilità dei posti nelle singole sedi, valutando in via prioritaria la conferma a Teverola o, comunque, un’assegnazione nella provincia di Caserta.
L’analisi per “macro-aree” viene giudicata insufficiente e illegittima.


Annullamento del diniego e spese compensate

Il TAR Lazio accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di rigetto, compensa le spese processuali e dispone l’oscuramento dei dati personali del ricorrente, riconoscendo la delicatezza degli interessi coinvolti.

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