Guardia di Finanza

BLOCCO STIPENDI: A MARZO IL RICORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA

(di
Guido Lanzo)
 – Il prossimo 26 marzo la Corte
Costituzionale, dopo aver respinto i ricorsi (20) di alcuni dipendenti statali (professori, personale ministero degli esteri ed Agcom) in merito al blocco degli stipendi, tratta per la prima volta un ricorso avanzato proprio da
personale del comparto sicurezza e difesa e specificatamente 132 Ufficiali
della Guardia di finanza.

Infatti,
con l’Ordinanza del 24  luglio 2013  emessa  dal Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio, i ricorrenti (Ufficiali 
della  Guardia  di Finanza, del ruolo normale e del ruolo
speciale) espongono che nel periodo oggetto di applicazione del d.l. n. 78/2010
che ha introdotto il c.d. “blocco stipendiale” a partire dal 1°
gennaio  2011,  con  decorrenze giuridiche
diverse, hanno acquisito il grado di Maggiore e/o  maturato i 13 anni
di servizio senza demerito dalla nomina a Ufficiale. In particolare i
ricorrenti con il ricorso  hanno inteso  tutelare  il  proprio
diritto al pieno trattamento retributivo per il  triennio  2011-2013,
con specifico riguardo alle prestazioni
di lavoro straordinario svolte, determinate
senza tener conto delle decurtazioni introdotte dal c.d. blocco stipendiale
analogamente a quanto avviene a favore degli ufficiali che hanno
conseguito  lo  stesso  grado  o  la
medesima anzianità di servizio in un periodo anteriore al 1° gennaio 2011.
Secondo
i ricorrenti, la Ragioneria Generale dello Stato, con  la circolare 
n. 12 del 15 aprile 2001,  avallerebbe  la  tesi  da 
essi   sostenuta dell’esclusione   del  
lavoro   straordinario   dal   c.d.  
“blocco retributivo”. In tale circolare viene infatti 
previsto  che  nel  “trattamento economico
complessivo” dei singoli dipendenti, che per gli anni 2011, 2012 
e  2013  non  deve  superare  “il 
trattamento   ordinariamente spettante per l’anno 
2010”,  non  vanno  considerate  le  componenti
variabili del trattamento accessorio. Non solo. Gli  Ufficiali della Guardia di Finanza evidenziano che di fatto, sono destinatari di ben  quattro misure  restrittive   incidenti sul trattamento economico degli straordinari, applicandosi congiuntamente:

1) la decurtazione individuale del compenso orario  per  gli emolumenti da lavoro straordinario, determinato come se non si  fosse raggiunto il grado di maggiore  e/o  conseguiti  i  tredici  anni  di anzianità di servizio senza demerito dalla nomina ad Ufficiale;
2) il limite  complessivo  del fondo  per  gli  straordinari annualmente fissato nei confronti di tutto il personale militare;
3) l’esclusione dalla misura compensativa una tantum  per  il minor trattamento economico corrisposto per il lavoro straordinario;
4) la previsione di un limite  quantitativo  di   lavoro straordinario ancorato ad un parametro che non tiene conto del  grado conseguito e dell’anzianità di servizio maturata.
In altre parole, per effetto della norma sospetta di incostituzionalità  il  dipendente,  pur  svolgendo un  lavoro di maggiore complessità ed impegno, continua a percepire un corrispettivo equivalente al precedente trattamento economico, che si deve presumere adeguato invece ad una prestazione meno onerosa. Per questi motivi il T.A.R. Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, trasmettendo gli atti alla Consulta per la trattazione, fissata il 26 marzo.
 

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