BLOCCO STIPENDI: A MARZO IL RICORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Guido Lanzo) – Il prossimo 26 marzo la Corte
Costituzionale, dopo aver respinto i ricorsi (20) di alcuni dipendenti statali (professori, personale ministero degli esteri ed Agcom) in merito al blocco degli stipendi, tratta per la prima volta un ricorso avanzato proprio da
personale del comparto sicurezza e difesa e specificatamente 132 Ufficiali
della Guardia di finanza.
Infatti,
con l’Ordinanza del 24 luglio 2013 emessa dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, i ricorrenti (Ufficiali
della Guardia di Finanza, del ruolo normale e del ruolo
speciale) espongono che nel periodo oggetto di applicazione del d.l. n. 78/2010
che ha introdotto il c.d. “blocco stipendiale” a partire dal 1°
gennaio 2011, con decorrenze giuridiche
diverse, hanno acquisito il grado di Maggiore e/o maturato i 13 anni
di servizio senza demerito dalla nomina a Ufficiale. In particolare i
ricorrenti con il ricorso hanno inteso tutelare il proprio
diritto al pieno trattamento retributivo per il triennio 2011-2013,
con specifico riguardo alle prestazioni
di lavoro straordinario svolte, determinate
senza tener conto delle decurtazioni introdotte dal c.d. blocco stipendiale
analogamente a quanto avviene a favore degli ufficiali che hanno
conseguito lo stesso grado o la
medesima anzianità di servizio in un periodo anteriore al 1° gennaio 2011.
Secondo
i ricorrenti, la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare
n. 12 del 15 aprile 2001, avallerebbe la tesi da
essi sostenuta dell’esclusione del
lavoro straordinario dal c.d.
“blocco retributivo”. In tale circolare viene infatti
previsto che nel “trattamento economico
complessivo” dei singoli dipendenti, che per gli anni 2011, 2012
e 2013 non deve superare “il
trattamento ordinariamente spettante per l’anno
2010”, non vanno considerate le componenti
variabili del trattamento accessorio. Non solo. Gli Ufficiali della Guardia di Finanza evidenziano che di fatto, sono destinatari di ben quattro misure restrittive incidenti sul trattamento economico degli straordinari, applicandosi congiuntamente:
2) il limite complessivo del fondo per gli straordinari annualmente fissato nei confronti di tutto il personale militare;
3) l’esclusione dalla misura compensativa una tantum per il minor trattamento economico corrisposto per il lavoro straordinario;
4) la previsione di un limite quantitativo di lavoro straordinario ancorato ad un parametro che non tiene conto del grado conseguito e dell’anzianità di servizio maturata.
In altre parole, per effetto della norma sospetta di incostituzionalità il dipendente, pur svolgendo un lavoro di maggiore complessità ed impegno, continua a percepire un corrispettivo equivalente al precedente trattamento economico, che si deve presumere adeguato invece ad una prestazione meno onerosa. Per questi motivi il T.A.R. Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, trasmettendo gli atti alla Consulta per la trattazione, fissata il 26 marzo.