Avvocato Militare

Attività Noleggio auto con BlaBlaCar senza comunicazione: Caporale dell’Esercito deve pagare i compensi percepiti alla Difesa

(di Avv. Umberto Lanzo) – Con una sentenza molto articolata, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo per un Caporale Maggiore Capo Scelto dell’Esercito di restituire oltre 10mila euro percepiti svolgendo attività di noleggio auto senza autorizzazione e senza averne fornito comunicazione.

I Fatti

I fatti risalgono al periodo 2013-2017, quando il Comandante del 132° Reggimento Carri notò un anomalo traffico di veicoli e deferì alla Procura Militare il Caporal Maggiore Capo Scelto per il reato di truffa militare pluriaggravata, per aver esercitato attività commerciale (attività di noleggio autovetture, con e senza conducente, in maniera intensa e continuativa), incompatibile con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa, inducendo in errore il datore di lavoro pubblico, procurando a sé un ingiusto profitto (consistente nella prosecuzione dell’attività lavorativa senza essere costretto a scegliere tra il cessare l’attività commerciale, priva di autorizzazione datoriale, ovvero l’incorrere nella sanzione della decadenza dall’impiego), con relativo danno dell’Amministrazione militare (privata del potere di attivare la procedura finalizzata al ripristino dell’esclusività della prestazione lavorativa istituzionale ovvero alla sanzione della decadenza dall’impiego); con l’aggravante di essere rivestito di un grado e dell’essere il fatto commesso a danno dell’Amministrazione militare.

Assoluzione del Tribunale Militare

Il Tribunale Militare di Verona lo aveva però assolto “perché il fatto non sussiste”, in quanto la perizia tecnica aveva escluso la redditività dell’attività, con la conseguenza che questa non avrebbe potuto essere considerata un’attività lavorativa ulteriore rispetto al rapporto di servizio e che non vi era necessità di comunicare il suo svolgimento all’Amministrazione. Tuttavia, ulteriori accertamenti della Guardia di Finanza avevano appurato che, tramite la piattaforma “BlaBlaCar”, il militare aveva organizzato ben 217 viaggi, definendo tariffe differenziate e prestando servizi accessori, incassando complessivamente 10.460 euro.

 Il Ministero ha contestato al militare di aver svolto l’attività di noleggio auto senza conducente, in violazione dell’art. 894 cod. ord. mil., richiedendo il compenso dei pagamenti indebitamente percepiti. L’interessato ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando l’atto e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del grado: in particolare il Tribunale ha considerato dirimente l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”, stante il disposto dell’art. 653 cod. proc. pen., e comunque rilevante l’accertamento della non redditività dell’attività svolta operato nell’ambito del giudizio penale. La pronuncia è stata impugnata dal Ministero al Consiglio di Stato.

La Sentenza del Consiglio di Stato

Pur essendo stato assolto penalmente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’Amministrazione possa valutare autonomamente i fatti ai fini dell’azione di recupero delle somme. A differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il provvedimento con cui l’Amministrazione intima il pagamento dei compensi percepiti, non ha natura sanzionatoria, bensì «compensativa della condotta irregolare del dipendente» che, nello svolgere incarichi extraistituzionali non consentiti, ha violato uno degli obblighi connessi al rapporto di lavoro e rappresenta «una misura reale di destinazione dei compensi in assenza di una preventiva autorizzazione», adottata nell’esercizio di un potere di autotutela esecutoria per il recupero di un credito che sorge di diritto in conseguenza dell’inosservanza del lavoratore.

A differenza di quanto ritenuto dal TAR, secondo il Consiglio di Stato, le caratteristiche dell’attività, come in concreto effettuata, secondo quanto emerso nell’istruttoria e nel procedimento penale, conducono a qualificarla come imprenditoriale. Tra le prove raccolte nel processo penale militare ci sono le testimonianze di altri militari, che hanno riferito di aver usufruito del servizio pagando tariffe fisse (40 euro per i viaggi da/per la Campania, 35 euro per il Lazio) e di aver usufruito di servizi accessori quali “serbatoio pieno ed un panino con una bottiglia d’acqua per ogni occupante”. Inoltre, alcuni testimoni hanno raccontato che il Caporale faceva pubblicità del noleggio distribuendo biglietti da visita in caserma.

Le indagini hanno, inoltre, accertato che il militare controllava costantemente la posizione dei mezzi e le spese di carburante tramite le chiamate ai passeggeri. L’economicità sarebbe dimostrata, secondo i giudici, dal fatto che questi, grazie ai servizi effettuati, ha acquistato ulteriori auto per ampliare il proprio giro d’affari, costituendo così un vero e proprio parco macchine del tutto sovradimensionato rispetto alle esigenze personali e familiari, che non avrebbe potuto essere creato e mantenuto con la sola retribuzione.

Pertanto, nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’obbligo per il militare di restituire l’ingiusto arricchimento conseguito, pari a 10.460 euro, precisando i dettagli emersi sull’organizzazione del servizio di noleggio auto “in nero”.

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