RICORSO PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI PER I MILITARI ARRUOLATI 1981-1983. COSA FARE?
(Avv. Ivano Zilio) – La Corte dei Conti Sardegna, con la recente sentenza n. 2/2018 (depositata il 04.01.2018), ha statuito espressamente che l’I.N.P.S. dovrà ricalcolare la pensione del ricorrente, un ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare, titolare di pensione dal 07.10.2014, con relativi arretrati ed interessi legali.
Più in generale, l’erroneo calcolo dell’I.N.P.S. riguarda i militari arruolati orientativamente negli anni 1981 – 1983, in quanto ad essi deve applicarsi l’aliquota del 44% della base pensionabile (e non quella minore e più sfavorevole del 35%), così come prevista dall’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”.
L’aliquota del 35% è prevista invece per il personale civile dall’art. 44 T.U., il quale statuisce che “La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile … aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile, fino a raggiungere il massimo dell’80%”.
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. – In pratica, si tratta di ricalcolare la pensione spettante al personale militare soggetto al sistema “c.d. misto” (ossia caratterizzato dal vecchio sistema retributivo, relativamente agli anni di servizio fino alla data del 31.12.1995 – art. 1 comma 13 L. 335/1995 -, e dal sistema contributivo per gli anni di servizio successivi) e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 54 del T.U. n. 1092/1973, ovvero ai militari(Carabinieri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare) che alla data del 31.12.1995 abbiano maturato almeno 15 anni, ma meno di 18 anni di anzianità contributiva.
Soltanto costoro sono destinatari dell’applicazione dell’aliquota al 44% della base pensionabile anziché al 35% come attualmente (ed erroneamente) applicata dall’I.N.P.S.
Infatti i benefici previsti dall’art 54 del TU 1092/1973 non riguardano i militari che, avendo raggiunto i 18 anni di servizio utile alla data del 31.12.1995, beneficiano del sistema retributivo “c.d. puro”.
La questione nasce dal fatto che, dal 1° gennaio 2012, l’I.N.P.S. (subentrato all’I.N.P.D.A.P.) ha interpretato l’art. 54 T.U. nel senso che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare debba calcolarsi come per il personale civile, e cioè applicando la minore e più sfavorevole aliquota del 35% (e non quella del 44%) aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile prestato fino al 31.12.1995.
Tale interpretazione dell’I.N.P.S. si fonda su due erronei presupposti: 1) la più favorevole aliquota del 44% si applicherebbe soltanto all’ipotesi di cessazione dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, ma non anche nell’ipotesi diprosecuzione del servizio, dopo aver maturato tale anzianità contributiva; 2) l’aliquota del 44% si applicherebbe unicamente a coloro la cui pensione sia calcolata unicamente col sistema retributivo.
Tuttavia, come affermato dalla Corte dei Conti nella sentenza n. 2/2018, “entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa”.
COSA FARE. Il beneficio del ricalcolo e della riliquidazione della pensione riguarda migliaia di militari e sono perciò in molti a scrivermi per chiedermi ulteriori chiarimenti. Bisogna infatti attivarsi tempestivamente per fare valere il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della propria pensione seguendo dettagliatamente le istruzioni che sintetizzo al massimo qui di seguito.
In primo luogo, il requisito base è appartenere alla categoria dei militari in congedo ed arruolati nel periodo 1981 – 1983.
In secondo luogo è necessario verificare che il decreto di pensione riporti l’applicazione dell’aliquota al 35% anziché al 44%.
Una volta verificate tali due condizioni, occorre contattare uno studio legale per la necessaria assistenza professionale. In particolare, tale assistenza legale dovrà articolarsi su due livelli.
Innanzitutto sul piano amministrativo, con la diffida dell’INPS affinché proceda al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota ex art. 54 T.U.
Una volta esperito infruttuosamente tale tentativo, a fronte del silenzio (o, addirittura, del diniego) dell’INPS, occorrerà adire la via giudiziaria, esperendo un ricorso alla Corte dei Conti competente per territorio, nel quale dovranno essere indicati dettagliatamente i motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il diritto al ricalcolo pensionistico, comprensivi degli arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo). (Avvocato Ivano Zilio)