Avvocato Militare

Arrestato per cocaina a 18 anni, il suo sogno di diventare finanziere finisce davanti al TAR: “non ha le qualità per essere arruolato nella Guardia di Finanza”

(di Avv. Umberto Lanzo) – Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un giovane che era stato escluso dal concorso per l’arruolamento in Guardia di Finanza a causa di un precedente per detenzione di stupefacenti risalente a quando era appena maggiorenne.

Fermato con la droga, escluso dal concorso

La vicenda ha avuto inizio nel 2018 quando il candidato, all’epoca diciottenne, era stato arrestato dai Carabinieri per essere stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi, oltre ad un bilancino e materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente. Il procedimento penale si era concluso nel 2019 con l’archiviazione e la qualificazione del fatto come illecito amministrativo.

Nel 2020 il giovane, ormai maggiorenne, aveva deciso di provare ad intraprendere la carriera nella Guardia di Finanza partecipando al bando di concorso per l’arruolamento di 571 allievi finanzieri. Superate le prove scritte e fisiche, era stato però escluso in sede di accertamenti psico-attitudinali a causa del suo precedente per droga.

Contro tale decisione il candidato ha presentato ricorso al TAR sostenendo che un singolo ed isolato episodio, risalente e di lieve entità di quando aveva “solo” 18 anni, non poteva essere considerato indice di mancanza dei requisiti morali richiesti. Inoltre, il superamento delle prove psicologiche e attitudinali avrebbe dimostrato la sua piena idoneità al ruolo.

Quando la legge è inflessibile: il precedente è causa automatica di esclusione

Nella sentenza emessa il 14 febbraio 2024, i giudici amministrativi hanno però dato ragione all’Amministrazione. I magistrati hanno ricordato come la legge preveda espressamente l’uso o detenzione di stupefacenti, anche saltuaria e risalente, come causa di esclusione dai concorsi nelle Forze Armate.

Tale motivo di esclusione ha natura vincolata, poiché fondato su una chiara previsione di legge primaria che non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha escluso che l’automaticità di tale esclusione possa essere incostituzionale, evidenziando come il possesso di droga sia incompatibile con i compiti propri della Guardia di Finanza, quali il contrasto agli stupefacenti.

LEGGI ANCHE ESCLUSO DAL CONCORSO PER USO DI STUPEFACENTI, “LA GUARDIA DI FINANZA HA LA MISSIONE ISTITUZIONALE DI CONTRASTARE LO SPACCIO DI SOSTANZE”

Tra i requisiti previsti per l’ammissione al concorso per allievi finanzieri, vi sono le qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. La previsione di legge statuisce che “Il Corpo della Guardia di Finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”.

Requisito previsto dalla normativa

Il TAR ha quindi reputato corretta l’esclusione del candidato, in quanto privo di un requisito previsto espressamente dalla normativa. I giudici hanno aggiunto che anche a prescindere dalle valutazioni di legittimità, la detenzione di 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi deponga per una non trascurabile gravità del fatto, inconciliabile con i doveri propri di un militare.

Non sono state quindi accolte le censure del ricorrente sul difetto di istruttoria e sulla genericità della motivazione, poiché i fatti posti a fondamento dell’esclusione sono stati reputati incontrovertibili. Il Tribunale ha così confermato la bontà della decisione dell’Amministrazione, respingendo il ricorso come infondato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 2.500.

Con questa pronuncia i giudici amministrativi hanno quindi chiarito come un precedente, anche se risalente e non recente, per reati connessi agli stupefacenti costituisca valido motivo di esclusione dai concorsi nelle Forze Armate e di Polizia. Ciò a maggior ragione per un corpo come la Guardia di Finanza che ha proprio nel contrasto al traffico di droga una delle sue principali missioni istituzionali. Un precedente che inevitabilmente depotenzia la percezione di affidabilità e credibilità necessarie per rivestire determinati ruoli di pubblica sicurezza.

LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

error: ll Contenuto è protetto