Aprire i concorsi delle Forze armate ai celiaci. La proposta arriva in Commissione Difesa. Ecco il disegno di legge
La malattia celiaca, o celiachia, è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue di natura genetica che può insorgere a qualsiasi età e che si manifesta a seguito dell’ingestione di glutine, sostanza presente in alcuni cereali quali il grano, la segale e l’orzo.
Secondo la relazione al Parlamento del Ministero della salute per l’anno 2016, al 31 dicembre 2016 la malattia celiaca era stata diagnosticata a 198.427 persone in Italia. Una stima suggerisce, tuttavia, che, dato il numero ancora molto alto di individui potenzialmente celiaci non ancora diagnosticati, essa colpisca circa l’1 per cento della popolazione del nostro Paese. Riportiamo a tal proposito un disegno di legge incardinato in Commissione Difesa che consentirà l’accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari.
CELIACHIA E NON IDONEITA’ AL SERVIZIO MILITARE
Attualmente la celiachia e le altre intolleranze alimentari sono inserite tra le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, elencate all’articolo 582, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Il citato comma 1 prevede infatti come causa di inidoneità alla lettera e), numero 2: «l’anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea».
La direttiva tecnica approvata con decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014, ad ulteriore specifica del suddetto punto, precisa che sono incluse nelle intolleranze sopramenzionate «… le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione». Per giudicare l’idoneità al servizio militare di un soggetto, a ciascuna sua caratteristica somaticofunzionale viene attributo un coefficiente di validità decrescente con valore da 1 a 4.
Alle «allergie ed intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell’apparato respiratorio e cardiovascolare» in cui la direttiva fa rientrare la celiachia viene attribuito un coefficiente AV EI 3 (acronimo indicante l’apparato ematoloigco-immunitario) che potrebbe comportare un’inidoneità all’arruolamento volontario. Negli ultimi anni, stante anche il notevole conclamarsi di tale disturbo, in passato non diffusamente trattato, si è avviato un dibattito costruttivo sulla questione, chiamando in causa lo Stato Maggiore della Difesa. Frutto di questo confronto è stata la direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la sanità militare dello Stato Maggiore della difesa il 9 aprile 2015, con oggetto: «Aspetti medico-legali correlati con la patologia celiaca» . Tale direttiva, riferita alle sole Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei Carabinieri), riguarda sia i celiaci che vogliono arruolarsi nell’Esercito, sia molti celiaci già in uniforme. Quanto si legge nella direttiva, infatti, ha rappresentato una grande vittoria a livello professionale per il personale militare in servizio permanente al quale è stata diagnosticata la malattia celiaca. Secondo quanto decretato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa nella suddetta direttiva del 9 aprile 2015: «per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologie siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità». Ciò significa che, salvo i casi di insorgenza di sintomi gravi abbastanza da compromettere le funzionalità dell’individuo, viene riconosciuta l’idoneità al servizio ai soggetti già appartenenti alle Forze armate che abbiano ricevuto la diagnosi di celiachia solo in seguito all’arruolamento. Coloro che intendono accedere alla carriera militare nelle Forze armate attraverso i concorsi di selezione restano, invece, esclusi se già risultano celiaci o portatori di altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento (il già menzionato profilo sanitario AV EI 3). Ne consegue che, per i celiaci e gli intolleranti alimentari desiderosi di intraprendere una carriera militare, la normativa vigente preclude l’accesso al reclutamento per ogni ruolo e grado militare, anche in caso di asintomaticità, con conseguente ingiusta penalizzazione e grave discriminazione nella possibilità di partecipare ai concorsi di selezione per arruolarsi nelle Forze armate. Una discriminazione ancora più grave ed un vulnus cui porre rimedio se consideriamo che nulla osta, per i possessori di un simile profilo sanitario, ad accedere alla carriera nei corpi della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco e dell’aeronautica commerciale.
Quella vigente è, senza dubbio, una norma fortemente discriminatoria, oltre che anacronistica per il ventunesimo secolo, visto che il mercato oggi rende disponibili alimenti senza glutine che si distinguono anche per l’elevata qualità, come i pasti pronti confezionati, in coerenza con i più diffusi stili alimentari. Inoltre, la distribuzione degli alimenti, in passato garantita dal solo circuito farmaceutico, ora avviene anche attraverso la grande distribuzione organizzata favorendo, oggettivamente, il superamento degli ostacoli logistici e facilitando il vettovagliamento presso caserme e strutture militari diverse. Considerato che si tratta di patologie che non si curano con i farmaci ma con una dieta o un’alimentazione che consenta di mantenere un perfetto stato di salute, allo scopo di affermare il principio di equità, giustizia e di correggere le attuali disposizioni normative e regolamentari, va eliminata ogni preclusione dell’accesso dei celiaci e degli intolleranti alimentari ai concorsi ed alle carriere militari.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di eliminare ogni preclusione all’accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare stabilito dall’articolo 582, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì allo scopo di favorire il rispetto dei principi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l’arruolamento nelle Forze armate.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) predisporre un sistema correttivo relativo ai casi di soggetti giudicati idonei al servizio militare in sede concorsuale e all’atto dell’arruolamento, che presentino una dichiarata e accertata intolleranza al glutine la quale, in base ai criteri generali e requisiti richiesti dai bandi concorsuali, non ne consenta il reclutamento, anche in caso di patologia asintomatica;
b) modificare l’elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dall’articolo 582, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, anche al fine di armonizzare ad esso la normativa relativa all’idoneità al servizio militare, tenendo conto del fatto che la celiachia e le intolleranze alimentari non possono costituire un esclusivo motivo valido di inibizione alla partecipazione alle procedure concorsuali per le Forze armate, se non in casi di estrema gravità che pregiudichino l’effettivo svolgimento della carriera militare;
c) considerare che la diagnosi di intolleranza al glutine non può comportare provvedimenti medicolegali per il personale in servizio, salvo i casi in cui la sintomatologia sia talmente grave da pregiudicarne l’idoneità, come previsto anche da disposizioni amministrative del Ministero della difesa;
d) tenere conto, nella modifica dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dall’articolo 582, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, della necessità di introdurre una distinzione tra intolleranze alimentari e allergie, in quanto queste ultime possono, a differenza delle allergie, presentare una sintomatologia sufficientemente grave da pregiudicare l’idoneità al servizio, fino a causare uno stato di shock anafilattico.
Art. 3.
(Parere del Parlamento)
1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, corredati da relazione tecnica, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
2. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi di cui al comma 1.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti medesimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.