Appuntato punito con due giorni di consegna dallo stesso Comandante parte offesa nel procedimento. I giudici “violazione dei canoni di terzietà e di imparzialità”
Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che aveva accolto il ricorso di un appuntato scelto dei carabinieri che si era opposto al provvedimento di un Comandante di consegnarlo per due giorni. I fatti risalgono al 2010, il provvedimento sanzionatorio impugnato dall’Appuntato – dapprima in via gerarchica, poi con il ricorso al TAR – fu adottato dal Comandante del Nucleo Informativo di Monza per ritenuti “apprezzamenti lesivi della dignità personale” del medesimo Comandante.
Il TAR Lombardia, in primo grado, sottolineò che il provvedimento impugnato era stato adottato da un soggetto portatore di un interesse personale, atteso che la violazione disciplinare sarebbe consistita proprio nell’esprimere giudizi e apprezzamenti lesivi della dignità personale di colui che poi ha irrogato la sanzione.
Nondimeno, la giurisprudenza ha più volte precisato che è principio generale del nostro ordinamento giuridico che l’organo chiamato ad adottare una decisione riguardo ad una vertenza contenziosa, debba operare in posizione di terzietà rispetto ai soggetti interessati alla vicenda e tale principio è, pertanto, applicabile anche ai procedimenti disciplinari avviati a carico di pubblici dipendenti e di appartenenti alle Forze Armate.
Nel caso in esame, il Comandante dell’allora Nucleo Informativo del Gruppo Carabinieri di Monza, pur essendo direttamente coinvolto nella vicenda che ha dato luogo al procedimento disciplinare a carico del ricorrente, adottò egli stesso la sanzione disciplinare, in violazione dei canoni di terzietà e di imparzialità da applicare.
Il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che le norme generali dell’ordinamento sono prevalenti su quelle specifiche della disciplina militare. Questo significa, come giustamente notato dal giudice di primo grado, che la competenza attribuita al Comandante del Reparto non può essere considerata così assoluta da dover essere effettivamente protetta anche nei casi in cui egli stesso è la persona offesa dal comportamento dei militari astrattamente rientranti nell’ambito di applicazione della sanzione, violando il principio generale di imparzialità direttamente derivato dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, la Corte ritiene che debba essere applicato l’orientamento giurisprudenziale già espresso secondo il quale la violazione dell’art. 97, primo comma, Cost. si riscontra quando l’Autorità che ha irrogato la sanzione disciplinare coincide con il soggetto leso dal comportamento del dipendente e che ha contestato gli addebiti. L’amministrazione è stata condannata anche in secondo grado al pagamento delle spese liquidate nella misura di 2mila euro.
> LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA