Avvocato Militare

Appuntato della Guardia di Finanza sottrae la tessera di riconoscimento, nonostante fosse stata ritirata. Assolto in appello

Nel 2021 la Corte militare d’appello, riformando la sentenza di condanna del Tribunale militare di Roma, ha assolto un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza dal reato di furto militare della propria tessera di riconoscimento. Si trattava, in particolare, di una tessera ritirata al militare a seguito del collocamento dello stesso in aspettativa per motivi di salute, e sottratta con modalità imprecisate dal plico sigillato in cui era stata riposta in occasione del ritiro, plico custodito in un armadio metallico degli uffici della Scuola nautica presso cui prestava servizio il ricorrente.

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Nella sentenza impugnata la Corte militare di appello ha ritenuto non sussistere il dolo di profitto del reato di furto, atteso che la tessera non aveva alcun valore economico e non era esattamente identificabile il vantaggio che la sottrazione aveva determinato in capo all’autore del reato.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale militare, che con unico motivo ha lamentato l’erronea applicazione della legge penale, rilevando che il dolo di profitto non deve avere necessariamente un contenuto patrimoniale.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore generale militare fondato. Il fine di profitto – hanno sottolineato i giudici – non consiste necessariamente nella volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma si può anche risolvere nel soddisfacimento di un bisogno psichico. In particolare in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell’utilità intesa in senso economico/patrimoniale.

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Nel caso in esame, il fine per cui l’appuntato scelto della Guardia di Finanza, dopo aver riconsegnato la tessera di riconoscimento, ha deciso di asportarla dal plico sigillato in cui era custodita negli uffici della Scuola nautica, è rimasto inesplorato nella sentenza impugnata. Nonostante non abbia individuato il fine che ha indotto il militare ad appropriarsi della tessera di riconoscimento, la Corte militare di appello ha comunque pronunciato sentenza liberatoria in considerazione della impossibilità per l’agente di trarre dalla condotta un vantaggio di tipo patrimoniale. Poiché, però, come detto, la mancanza di vantaggio patrimoniale di per sé non esclude la sussistenza del reato, perché il dolo del furto si può anche risolvere nel soddisfacimento di un bisogno psichico, la pronuncia di appello si rivela non sufficientemente motivata, in quanto la Corte d’appello, prima di trarre le conclusioni sulla rilevanza penale o meno della condotta, avrebbe dovuto individuare il motivo, anche non patrimoniale, che in concreto ha determinato la condotta dell’agente. La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza rinviando alla Corte di Appello.

I giudici di appello hanno confermato l’assoluzione dell’imputato. Nell’uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte per cui “in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta”, i giudici d’appello hanno confermato le valutazioni e le conclusioni alle quali erano già pervenuti  circa la mancata prova del concreto e specifico profitto, anche di natura non patrimoniale e meramente psicologico, perseguito dall’imputato con la propria condotta delittuosa, con conseguente mancata dimostrazione della integrazione dell’elemento psicologico del dolo specifico che deve necessariamente caratterizzare e accompagnare il reato di furto militare. Ne discende – quindi – l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.  

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