ANALISI LEGGE DI BILANCIO, IL DOSSIER DELLA COMMISSIONE DIFESA: RIORDINO DELLE CARRIERE O BONUS
Abbiamo già copiosamente sottolineato i dubbi e le diverse interpretazioni sulla legge di bilancio per il comparto Sicurezza e Difesa. In quest’articolo vogliamo soffermarci sull’aspetto che maggiormente delude militari e forze di polizia, ovvero il riordino delle carriere. Sia ben chiaro, non che il rinnovo contrattuale sia argomento di minore importanza, ma a quanto risulta sebbene irrisorio pare essere confermato lo stanziamento in legge di bilancio, con l’unica perplessità di non aver ben compreso (ancora una volta!) che fine hanno fatto i 300 milioni stanziati nella scorsa legge di stabilità, dei quali,74 milioni, erano in favore delle forze di polizia.
Per maggiore chiarezza pubblichiamo uno stralcio del dossier della Commissione Difesa della Camera nel quale si “spiega” il comma relativo al riordino delle carriere.
“definizione” dell’incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero – alternativamente – finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all’articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate. Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all’articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all’articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall’articolo di cui all’articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Quest’ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che “nelle more dell’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l’anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell’anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale […]. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l’anno 2016”.
In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testè richiamato potrà essere dunque prorogato al 2017, in alternativa all’attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). Si ricorda, a tal fine, che il termine per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016 è stato prorogato al 18 febbraio 2017 dall’art. 1 del DL 67/2016 (conv. L. 131/2016). In particolare, è richiamato, della legge n. 124 del 2015, l’articolo 8, comma 1, lettera a), nei suoi punti 1 e 4.
Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il punto n. 1 della legge delega – richiamato espressamente dalla norma in commento – indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.