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ALTERAZIONE ARMA DI ORDINANZA, LUOGOTENENTE CONDANNATO

In primo grado era assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, ma la Corte d’Appello di Lecce – accogliendo il ricorso della Procura di Brindisi – aveva condannato a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) un luogotenente dei carabinieri in servizio presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. Il sottufficiale era accusato di aver modificato una pistola per contenere due cartucce in più e di aver simulato di aver subito la rapina della pistola.

In appello furono assolti due ufficiali coinvolti nel processo: il tenente colonnello comandante del Reparto Operativo ed il capitano comandante del Nucleo Investigativo. I due erano accusati di aver coperto la simulata rapina della pistola e di averne nascosto la manomissione.
Il luogotenente è risultato colpevole, in appello, per aver alterato il serbatoio della Beretta calibro 9 parabellum per contenere 17 proiettili anziché 15, simulando poi di aver subìto un reato.

La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del sottufficiale.

Secondo la Suprema Corte è qualificabile come arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta cal. 9×9 parabellum e, quindi, il relativo munizionamento come munizionamento per arma comune da sparo. In particolare il criterio della spiccata potenzialità offensiva – che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate al loro caricamento, contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 1, commi 1 e 3, requisito tipico ed individualizzante dell’appartenenza del modello di pistola calibro 9×19 alla categoria delle armi da guerra o tipo guerra, secondo la più risalente impostazione – è stato contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9×21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche a quelle del modello 9×19, rispetto al quale l’unica differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro 9×21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9×19 parabellum.

ll divieto assoluto – prosegue la Suprema Corte – stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare, con le debite autorizzazioni, il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una presunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta ad una inesistente maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9×19 parabellum, il cui impiego sarebbe altrimenti proibito anche per le armi lunghe da fuoco; la relativa disciplina assolve, così, la funzione non già di tutelare la sicurezza pubblica inibendo la disponibilità ai soggetti privati di un’arma e di un munizionamento dotati della spiccata pericolosità e azione lesiva tipiche delle armi da guerra, ma di consentire – o per converso di escludere – l’immediata riferibilità, in termini di tendenziale certezza, all’azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o conflitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda o, viceversa, non corrisponda, allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi armati dello Stato, posto che la similare cartuccia calibro 9×21 IMI, proprio a causa della maggiore lunghezza del bossolo, è impossibile da camerare sulle pistole munite di una camera di scoppio lunga solo 19 mm.

Atteso quanto sopra la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata in relazione al capo A (“portava con sè un armamento diverso da quello prescritto – alterando il serbatoio della pistola Beretta calibro 9 parabellum modello 92FS, contraddistinta dalla matricola (OMISSIS), in modo tale da consentirvi l’immissione di 17 cartucce anzichè 15, aumentava le potenzialità di offesa di quell’arma da guerra in sua dotazione;”) , riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 697 c.p., perché il porto di munizioni di arma comune da sparo non è previsto dalla legge come reato e la detenzione di munizioni della medesima arma è, nella specie, prescritta.

Per quanto concerne il capo B, invece, (portava con sè un armamento diverso da quello prescritto – alterando il serbatoio della pistola Beretta calibro 9 parabellum modello 92FS, contraddistinta dalla matricola (OMISSIS), in modo tale da consentirvi l’immissione di 17 cartucce anzichè 15, aumentava le potenzialità di offesa di quell’arma da guerra in sua dotazione😉 ha rigettato il ricorso, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per la rideterminazione della pena.

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