Forze di Polizia

Alle Forze di Polizia delle sezioni di P.G. spetta l’indennità giudiziaria “per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa”

I ricorrenti, Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, riferiscono di essere in servizio presso le sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Brescia, tutti affiancati alle singole Segreterie dei sostituti Procuratori allo scopo di coadiuvare il Magistrato e il personale di Segreteria nello svolgimento dell’attività propria di quest’ultima.

Hanno quindi proposto ricorso con domanda di accertamento del diritto dei medesimi interessati a percepire l’indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla legge 22 giugno 1988, n.221.

La legge 22 giugno 1988, n. 221 ha, infatti, esteso a decorrere dal 1° gennaio 1988 al personale dirigente e alle qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici, l’indennità che l’art. 3 della legge n. 27 del 1981 aveva istituito per i soli magistrati ordinari.

Tale estensione sarebbe riconosciuta per i gravosi oneri incombenti sul personale addetto allo svolgimento delle relative attività e quindi anche al personale comandato, distaccato o comunque fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi.

I ricorrenti hanno descritto le specifiche mansioni di cancelleria svolte consistente in attività materiale di supporto amministrativo agli uffici del PM, con mansioni analoghe a quelle del personale di segreteria (non quelle proprie attribuite istituzionalmente alle sezioni di Polizia giudiziaria).

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso sottolineando che sulla questione della natura della indennità giudiziaria di cui all’art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, la giurisprudenza amministrativa ha più volte espresso l’orientamento secondo cui detta indennità non è diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell’organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi.

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