Accasermata pernotta fuori con un collega coniugato. Carabiniere donna congedata e reintegrata dal TAR
L’amministrazione l’aveva ritenuta non meritevole di transitare in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri dopo il prescritto periodo di ferma volontaria di 4 anni. E’ quanto accaduto ad un carabiniere donna in servizio a Lucca. Un “licenziamento” che lei non aveva accettato, rivolgendosi al Tar per un ricorso. E il tribunale amministrativo ha accolto l’istanza del militare, reintegrandola in servizio.
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Secondo l’Arma dei carabinieri il giudizio di “non meritevolezza” all’ammissione al servizio permanente sarebbe stato ragionevole e motivato, in quanto si sarebbe fondato sulle schede di valutazione e, ancora, su due fatti significativi, riconducibili ad un trasferimento per incompatibilità ambientale e ad una sanzione disciplinare della consegna per due giorni in conseguenza del mancato pernottamento in caserma.
Secondo il TAR Toscana Il giudizio di ammissione al servizio permanente è un giudizio che attiene all’idoneità psico-fisica e alla meritevolezza e, ciò, con riferimento alle qualità morali e culturali, alla buona condotta, alle attitudini e al rendimento a continuare a prestare servizio nell’Arma.
Dalla lettura della norma è evincibile che il Legislatore, pur riconoscendo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica nell’adozione del provvedimento di non ammissione al servizio permanente, ha voluto ancorare tale giudizio alla sussistenza di presupposti riconducibili a specifici elementi/requisiti che il militare, sottoposto alla valutazione al termine dei quattro anni di servizio prestato, deve aver dimostrato di possedere nell’arco dell’intero periodo.
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Nel caso di specie – secondo il TAR – il giudizio sulle “qualità morali e la buona condotta” , è riferito alla sanzione disciplinare della consegna di due giorni nell’ambito della quale si era accertato che la ricorrente “Carabiniere in ferma volontaria addetto a stazione distaccata, sebbene nubile e assegnatario di posto letto, pernottava regolarmente all’esterno della caserma e intratteneva contestualmente relazione sentimentale con altro militare dell’arma coniugato , cagionando disagio al servizio istituzionale”.
Pur tralasciando come sia rimasta incontestata la circostanza relativa al fatto che solo ed esclusivamente la ricorrente sia risultata destinataria della sanzione disciplinare (e non quindi anche il commilitone), è dirimente constatare che l’erogazione di una consegna per due giorni deve ritenersi di per sé insufficiente a fondare un giudizio di non meritevolezza, laddove quest’ultimo non sia confermato e strettamente correlato ad un giudizio complessivo, riferito all’intero periodo di permanenza nell’Arma che, in quanto tale, insiste su un periodo di quattro anni.
E, peraltro, evidente l’estrema esiguità della sanzione irrogata, che ha comportato esclusivamente una consegna per due giorni, circostanza quest’ultima che dimostra come la fattispecie fosse stata già ritenuta non particolarmente grave da parte dell’Amministrazione.
Anche il trasferimento per incompatibilità deve ritenersi non dirimente, essendo stato disposto sempre in conseguenza di detta relazione sentimentale.
E’ allora evidente – conclude il TAR – che la valutazione finale di non ammissione al servizio permanente risulti contraddittoria e irragionevole in relazione agli atti ad esso presupposti, finendo per essere fondata sulla sola sanzione disciplinare della consegna di due giorni e sulla relazione sentimentale della ricorrente, fattispecie che fanno riferimento a episodi circoscritti, che attengono solo parzialmente all’attività professionale e che, comunque, non esauriscono quella valutazione complessiva sul rendimento che è stata ritenuta sufficiente, in tutte le schede di valutazione