Editoriale

Abrogazione della sospensione dall’impiego del militare coinvolto in procedimento penale che assume la posizione di imputato

Da anni nell'”interna corporis” dell’amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento militare, viene discussa l’ampia discrezionalità relativa alla sospensione dall’ impiego del militare coinvolto in procedimento penale che assume la posizione di imputato. E’ quanto si legge nel parere giuridico stilato dal dott. Piero Antonio Cau sulla sospensione dall’impiego precauzionale facoltativa.

Il giurista esperto di diritto militare, nella stesura del parere giuridico mette in evidenza che questa condizione, prevista dall’art. 916 del D.L. n. 66 del 2010, oltre a condizionare la posizione economica e l’aspetto psicologico ed emotivo del militare, va a frustrare le garanzie dettate dalla Costituzione. Inoltre è da considerare l’ingente esborso economico che l’Amministrazione è tenuta a corrispondere al militare, a sentenza definitiva, per l’estraneità ai fatti contestati. Infatti spesso si registra una casistica numerosa di militari sospesi dall’impiego per aver assunto la qualità di imputato in un processo penale dove si vedono coinvolti, e magari, trascorsi 5/10 anni di agonia processuale, vengono assolti ai sensi dell’art. 530 del C.P.P.. Pertanto dopo l’assoluzione, l’amministrazione di appartenenza deve reintegrarli in servizio e corrispondere loro tutti gli oneri economici — nella percentuale non percepita – a far data dalla sospensione al reintegro in servizio, senza che gli stessi abbiano prestato attività lavorativa. Spesso si registrano, per ogni militare assolto, esborsi economici superiori ai 50.000/100.000 Euro, a carico del contribuente. A tal proposito, occorre ricordare che le prove si formano in dibattimento e non nella fase delle indagini preliminari. D’altro canto, se da una parte viene garantita la difesa e l’innocenza sino alla irrevocabilità del giudizio penale, dall’altra si penalizza l’imputato sospendendolo dall’impiego, con la sola presunzione di colpevolezza, indicata — per motivi processuali — dall’Autorità Giudiziaria inquirente. Il novellato dell’art. 916 del D.L. 66 del 2010 che prevede “la sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, indica che la misura può esse applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado”, senza tenere conto però, sia del vulnus ulteriore che il militar subisce, che delle garanzie di difesa che la Costituzione sancisce.

In conclusione nel parere giuridico sulla sospensione precauzionale facoltativa, il dott. Piero Antonio Cau ha evidenziato come sia necessario che nell’art. 916 del D.L. 66 del 2010 venga sostituita la parola imputato con quella condannato in appello, aggiungendo il comma 6 all’art. 920 del D.L. 66 del 2010: “L’amministrazione da cui dipende il militare imputato, per motivi di opportunità, puoi impiegare il dipendente in mansioni logistiche e o diverse da e quelle precedentemente svolte.”

Alla luce del parere giuridico sopra richiamato, è stato recentemente pubblicato un disegno di legge n. 2600 del Senato della Repubblica, a firma del sen. Mininno che prevede l’abrogazione dell’ art. 916, con la cessazione ex nunc dell’efficacia della norma giuridica, individuando possibilità di impiego, alternative a quello pregresso, compreso quello di poter svolgere servizio nei ruoli civili, nel periodo dell’iter processuale, sino a sentenza definitiva, come di seguito pubblicata.

Infatti nell’intento del dott. Cau, era proprio quello di salvaguardare l’amministrazione, della eventuale incompatibilità creatasi nell’accertamento giudiziario in corso, allo stesso tempo salvaguardare la posizione economica e l’aspetto psicologico ed emotivo del militare, compreso le garanzie dettate dalla Costituzione.

dott. Piero Cau 3387528140

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