“Mi serve per difesa”: ex Generale GdF si rivolge al TAR contro il silenzio della Prefettura sul rinnovo del porto d’armi
(di Avv. Umberto Lanzo) – Con una recente sentenza, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Vicenza in merito all’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata da un ex Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza.
La vicenda: il ricorso dell’ex Generale della GdF
Il caso riguarda il dott. Giovanni Di Cagno, Generale in pensione che durante la sua carriera militare ha svolto rilevanti compiti di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza. In possesso del porto d’armi dal 1965, anno in cui era diventato ufficiale, il ricorrente aveva beneficiato del rinnovo annuale della licenza per difesa personale anche dopo il pensionamento, avvenuto circa 20 anni fa, da parte dei vari Prefetti succedutisi nel tempo sia nella Provincia di Vicenza che in quella di Belluno.
L’istanza di rinnovo della licenza e il preavviso di rigetto
Il 16 maggio 2023 il dott. Di Cagno aveva presentato istanza alla Prefettura di Vicenza per ottenere il rinnovo della licenza, motivandola con le medesime ragioni che ne avevano sempre giustificato la concessione in passato: il bisogno di sentirsi protetto, avendo ricoperto ruoli di contrasto alla criminalità organizzata, e la necessità di difendersi da possibili intrusioni nelle proprie abitazioni, trovandosi a vivere per lunghi periodi dell’anno, insieme alla moglie, in località isolate e poco frequentate sia a Bassano del Grappa (VI) che ad Auronzo di Cadore (BL) dove, peraltro, nel quartiere e nelle zone limitrofe sempre più spesso, si verificano episodi di risse, rapine, furti con scasso e aggressioni, specialmente nei confronti di persone anziane, come risulta documentato dalle recenti notizie di cronaca di ogni giorno
Il silenzio inadempimento della Prefettura
Tuttavia, il 17 ottobre 2023 la Prefettura di Vicenza comunicava un preavviso di rigetto dell’istanza, ritenendo non comprovata la sussistenza di un “dimostrato bisogno” connesso ad esigenze di difesa personale. A fronte di tale comunicazione, il ricorrente aveva presentato in pari data una richiesta di accesso agli atti amministrativi, rimasta senza riscontro nonostante i solleciti, così come le successive diffide ad adottare un provvedimento conclusivo del procedimento.
Ritenendo illegittimo il silenzio dell’amministrazione, il dott. Di Cagno ricorreva quindi al TAR del Veneto chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di rinnovo della licenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Chiedeva inoltre l’annullamento degli atti presupposti, incluso il preavviso di rigetto.
La decisione del TAR Veneto
Il TAR Veneto, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso limitatamente al capo di domanda volto a far dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento.
I giudici amministrativi hanno infatti rilevato come la Prefettura di Vicenza, a fronte dell’istanza presentata il 16 maggio 2023, non abbia emanato alcun provvedimento espresso entro il termine di 120 giorni previsto dalla normativa di riferimento (D.P.C.M. n. 58/2013), limitandosi a comunicare in data 17 ottobre 2023 un mero preavviso di rigetto.
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Il principio di doverosità dell’azione amministrativa
Richiamando il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della L. 241/1990, il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione ed ha ordinato alla Prefettura di Vicenza di provvedere sull’istanza di rinnovo della licenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, nominando sin d’ora, in caso di inottemperanza, un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Venezia.
Il TAR ha invece respinto la domanda di annullamento degli atti presupposti, incluso il preavviso di rigetto, stante la natura meramente interlocutoria e non provvedimentale di tale atto.
Resta ora da vedere se e in che termini la Prefettura di Vicenza provvederà ad esaminare la richiesta di rinnovo della licenza avanzata dall’ex alto ufficiale della GdF, valutando in concreto la sussistenza di quelle esigenze di difesa personale poste a fondamento dell’istanza.
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