Carabinieri

AI CARABINIERI AUSILIARI RICONOSCIUTI I REQUISITI MINIMI PER L’IDONEITA’ A GUARDIA GIURATA

Le Commissioni I e IV, premesso che: nel 1917 (decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917) 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi vennero assunti con la denominazione di « carabinieri ausiliari », necessari a coprire le necessità dell’Arma durante il periodo di guerra in essere; nel 1945 (decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945) venne disposto il reclutamento « volontario » di carabinieri ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi.

Con esplicito richiamo al suddetto decreto, la successiva legge 18 febbraio 1963 mantenne l’arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell’Arma dei carabinieri stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d’istruzione di tre mesi presso le legioni allievi, godessero dei trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi (lire 50.000); la legge 11 febbraio 1970, n. 56, aggiunse alla condizione preesistente di arruolamento dei carabinieri ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella « dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio »; in seguito alla sospensione del servizio di leva con la legge n. 226 del 2004 con il giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano, e del successivo 28 gennaio in quella di Benevento, sono terminati i corsi dei carabinieri ausiliari;

ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, è riservato ai volontari di Esercito, Marina e Aeronautica in ferma prefissata di un anno (ovvero in rafferma annuale) in servizio o in congedo. Invece un militare congedatosi senza demerito dopo avere prestato servizio per un anno presso la stessa Arma dei carabinieri, non può partecipare ai concorsi banditi da quest’ultima; tale disparità di trattamento derivante direttamente dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, risulta per i firmatari del presente atto irragionevole ed illogica onde risulta costituzionalmente di dubbia legittimità in riferimento all’articolo 3 della Costituzione; la legge n. 226 del 2004 come è noto, è ispirata della volontà di snellire i ranghi delle forze armate e al contempo, di professionalizzare il relativo personale attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria; in quest’ottica è stato ragionevole e congruo sospendere la leva militare obbligatoria, ma non certo discriminare coloro che frattanto hanno svolto servizio ausiliario nell’Arma dei carabinieri e che, in base alla precedente normativa, avrebbero avuto titolo per aspirare al reclutamento dei carabinieri in servizio permanente effettivo;

considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela a giudizio dei firmatari del presente atto palesemente irragionevole in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione, all’articolo 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza; in data 11 febbraio 2014 è stata assegnata alle Commissioni I e IV della Camera dei deputati la petizione n. 521 presentata dal signor Simone Donazio in qualità di portavoce nazionale del comitato carabinieri ausiliari con la quale si chiede di poter equiparare coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate; in data 13 ottobre 2014 è stata assegnata in Commissione IV della Camera dei deputati la petizione n. 751 presentata dal signor Maurizio Taccola con la quale si chiede l’immissione in servizio del personale ausiliario delle Forze armate risultato idoneo alla ferma quadriennale, ma non prescelto; in passato sono già state presentate diverse interrogazioni parlamentari, mozioni ed emendamenti da diversi schieramenti politici con l’intenzione di rivendicare quanto denunciato dai carabinieri ausiliari in congedo, pur senza mai aver ottenuto riconoscimenti di nessun tipo in termini di equiparazione giuridica ed in palese contrasto con quanto previsto, a suo tempo, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e in deroga alla vigente normativa; il secondo comma dell’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 8 del 2014, prevede che il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentite le regioni, provveda all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate e che costituisce requisito minimo l’avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, impegnano il Governo ad attivarsi immediatamente per riconoscere il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l’idoneità a guardia particolare giurata (requisiti la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell’interno dal vigente secondo comma dell’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931) non solo a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un anno come volontari di truppa delle Forze armate, come previsto dalla citata disposizione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma anche, espressamente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia. (8-00178) « Rizzo, Cozzolino, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Basilio ».

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