Brigadiere dei Carabinieri coinvolto in incidente con Auto di Servizio: Condannato a Risarcire l’Arma
Una recente sentenza della Corte dei Conti della Toscana getta luce su un caso di responsabilità per danno erariale che coinvolge un Brigadiere Capo in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Empoli. La vicenda inizia con un incidente avvenuto il 25 settembre 2017, quando l’auto guidata dal Brigadiere Capo ha causato danni a diverse autovetture parcheggiate in una strada chiusa nella zona industriale di Empoli.
La Procura regionale aveva chiesto la condanna del Brigadiere Capo al risarcimento del danno arrecato all’Arma dei Carabinieri per la riparazione di un’autovettura Fiat Bravo, a seguito di un incidente avvenuto il 25 settembre 2017. Il danno era stato quantificato inizialmente a € 8.428,30. Il Brigadiere Capo era stato condannato in sede penale per il reato di deterioramento colposo di cose mobili militari in relazione a questo incidente.
Dinamica dell’Incidente
L’aspetto centrale di questa sentenza è l’analisi dettagliata della dinamica dell’incidente e del grado di colpa attribuito al Brigadiere Capo. La Corte ha esaminato attentamente le circostanze oggettive e soggettive legate all’evento. In particolare, la Corte ha rilevato che l’incidente è avvenuto in una strada chiusa nella zona industriale, dove era richiesto un particolare livello di attenzione e cautela a causa della presenza di capannoni e della probabilità di transito di furgoni e mezzi pesanti.
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La Difesa
La difesa del convenuto metteva in evidenza – al fine di contestare la gravità della colpa del Brigadiere Capo – il mancato accertamento in sede penale dell’esatta dinamica dell’incidente, in particolare in relazione al profilo della necessità della manovra per evitare lo scontro frontale con un furgone che veniva contromano e che si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente senza fermarsi, pur essendovi una dichiarazione testimoniale sul punto.
Velocità ed Elementi di Controversia
La Corte ha inoltre valutato il ruolo della velocità dell’auto nell’incidente. Nonostante l’incidente sia avvenuto a bassa velocità, la Corte ha sottolineato che la velocità era comunque eccessiva per le condizioni della strada e dell’area circostante. La Corte ha respinto le tesi presentate dalla difesa del Brigadiere Capo, ribadendo che i limiti di velocità imposti rappresentano la massima velocità consentita e che essa deve essere adeguata alle condizioni specifiche di visibilità, traffico e capacità del conducente.
La Corte ha respinto anche la contestazione della difesa riguardo alla velocità dell’auto, basata sulla mancata apertura dell’airbag. La Corte ha dichiarato che questi argomenti non sono sufficienti a escludere la gravità della colpa del Brigadiere Capo.
Infine, la Corte ha esaminato la possibilità di un malfunzionamento dello sterzo come causa dell’incidente, ma ha concluso che questo non avrebbe potuto causare un incidente così grave se la velocità dell’auto fosse stata adeguata.
“Rientra altrettanto nella comune esperienza la conoscenza del fatto – ha sottolineato la Corte – che un incidente derivante dall’improvvisa sterzata di un auto condotta a bassa velocità – potendo ragionevolmente ritenere prudente, in relazione alle condizioni dei luoghi come descritte, la velocità di 20 km/orari ed eccessiva la velocità di oltre 30 km/orari – non provoca un testacoda dell’autovettura con il coinvolgimento di altre 5 vetture parcheggiate in sosta, in assenza di ulteriori fattori straordinari esterni (es. strada ghiacciata) che pacificamente non ricorrono nella fattispecie.”
La velocità “eccessiva”, individuata quale principale causa dell’incidente in sede di condanna penale, pur nell’incertezza su alcuni dettagli nella dinamica dell’incidente, non significa necessariamente una velocità “sostenuta”, ma, appunto, semplicemente eccessiva rispetto a quella richiesta da tutte le circostanze del caso specifico.
In merito al quantum del danno, il Collegio ritiene in parte condivisibili le obiezioni formulate dalla difesa del convenuto in merito alla presumibile – anche se non pienamente provata – assenza dei danni al radiatore (in base al mancato rilievo delle tracce dei liquidi sul luogo dell’incidente).
Conclusione della Corte
La Corte ha confermato la condanna al risarcimento del danno erariale, anche se ha ridotto l’importo a € 8.000,00, tenendo conto delle obiezioni sollevate sulla fattura di riparazione.
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