Senza categoria

MILITARI E FORZE DI POLIZIA NON SI APPLICA LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER L’ESIGENZA DI NUOVI CONCORSI

Il Consiglio di Stato
– Sezione IV – con sentenze n. 4332 – 4331 e 4330/2015, tutte in data 15
settembre 2015 – ha accolto gli atti di appello presentati dal Ministero della
Difesa avverso le sentenze del T.A.R. Lazio – Roma – Sezione I bis n.
02471/2015 – 01416/2015 e 10318/2014, concernenti il mancato scorrimento di
precedenti graduatorie e l’indizione di nuovi bandi bando di concorso per il
reclutamento di sottotenenti e marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Nelle decisioni di
primo grado il T.A.R. per il Lazio, motivando con riferimento ai principi
enucleati nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14
del 2011, aveva accolto i ricorsi introduttivi, annullando i bandi di concorso
nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei
posti a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Accogliendo ii
ricorsi di secondo grado il Consiglio di Stato ha sostenuto che:

·       
“in definitiva, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che, al fine del
reclutamento del personale, l’Amministrazione può optare fra lo scorrimento
delle graduatorie preesistenti o l’indizione di un nuovo concorso: tuttavia, la
scelta non può definirsi libera in quanto vi è un favor dell’ordinamento per lo
scorrimento delle graduatorie preesistenti”;

·       
“nel momento in cui l’Amministrazione propenda, comunque, per l’indizione
di un nuovo concorso, essa sarà obbligata ad esternare le ragioni della propria
scelta in modo da evidenziare i motivi di interesse pubblico prevalenti
rispetto alle situazioni giuridiche degli idonei non vincitori nella precedente
procedura concorsuale”;

·       
“sussistono, infine, delle ipotesi nelle quali, per particolari ragioni
dovute alla periodicità del reclutamento imposto da normative di settore,
ovvero dalla differenza strutturale della disciplina della nuova procedura
concorsuale rispetto a quella cui si riferisce la graduatoria preesistente,
ovvero, ancora, dalle esigenze di stabilizzazione del personale precario, o
dalle differenze nel profilo professionale ricercato, sussiste la doverosità
per l’Amministrazione di procedere all’indizione di nuovi concorsi, in luogo
dello scorrimento delle graduatorie che, al contrario, si rivelerebbe una
soluzione inopportuna e lesiva di preminenti ragioni di interesse pubblico”;

·       
“secondo il Collegio, nel caso di specie, viene in rilievo una delle
ipotesi in cui l’Amministrazione non deve necessariamente procedere con lo
scorrimento delle graduatorie pregresse, in quanto sussistono ragioni
particolari che fanno ritenere maggiormente opportuna, o meglio doverosa, la
scelta di reclutare le figure professionali mediante concorsi con cadenza
periodica”;

·       
“le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di
svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle
graduatorie concorsuali, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e d.l. n. 101 del
2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all’Arma dei Carabinieri.
In effetti, l’ordinamento di quest’ultima viene disciplinato dal d.lgs. n. 66
del 2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare), il quale deve essere
considerato una normativa speciale destinata a regolare le modalità di
assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate”;

·       
“detta specialità si ricava in modo espresso da diverse disposizioni
dell’ordinamento” (D.lgs. n. 165/2001 – D.Lgs n. 66/2010 “Codice
dell’Ordinamento Militare” – L. 183/2010);

·       
“se tali disposizioni consentono di affermare la specificità
dell’ordinamento militare rispetto agli altri comparti dell’amministrazione
pubblica, il Collegio ritiene, tuttavia, di dover individuare le norme che
prevedono per le Forze Armate ed, in particolare, l’Arma dei Carabinieri, una
ciclicità nell’indizione dei concorsi, al fine di coprire i posti vacanti
all’interno del proprio organico”;

·       
“per quanto concerne il reclutamento delle Forze Militari ed anche per
l’Arma dei Carabinieri, non incombe sull’Amministrazione un obbligo primario di
procedere allo scorrimento delle graduatorie preesistenti, in luogo
dell’indizione di un nuovo concorso per la copertura di determinati profili
professionali”;

·       
“la ciclica indizione dei concorsi è strumentale all’esigenza di
verificare l’attualità del possesso dei requisiti inerenti all’età,
all’efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che
si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all’interno
dell’Arma dei Carabinieri: dal momento che il possesso dei requisiti fisici e
psico-attitudinali deve necessariamente rivestire il carattere dell’attualità,
l’ordinamento militare incentiva l’indizione di nuovi concorsi in luogo dello
scorrimento di preesistenti graduatorie”;

·       
“diversamente argomentando, verrebbero lesi i diritti dei soggetti che
non possano partecipare ad un concorso indetto in un determinato anno, per via
dell’età anagrafica inferiore al limite minimo prefissato, e, a causa
dell’obbligato scorrimento delle graduatorie, non potrebbero partecipare
nemmeno ad un eventuale successivo concorso, indetto a distanza di diversi anni
per la medesima qualifica professionale, stante il superamento dei limiti di
età prescritti dall’ordinamento”
.

Il massimo organo
giurisdizionale, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti,
ha quindi ritenuto fondati gli appelli proposti dal Ministero della Difesa, non
ritenendo “di condividere quanto affermato dagli appellati circa la carenza
motivazionale rilevata nel bando di concorso impugnato in primo grado, in
quanto la scelta dell’Amministrazione non doveva essere giustificata in modo
stringente, stante la necessità di indizione periodica del concorso di cui
trattasi
”.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto