Carabinieri, Luogotenente denunciato perché non si presenta in servizio. Prosciolto dal GUP: “Era assente giustificato”
La recente riforma Cartabia ha introdotto importanti novità nel sistema giudiziario italiano, tra cui l’obbligo per il giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere in caso di insussistenza del reato contestato. Questa norma ha l’obiettivo di evitare che una persona possa rimanere sotto processo per anni senza una reale possibilità di essere condannata. Nel caso del luogotenente dei carabinieri Pagano, il giudice ha deciso di non procedere nei suoi confronti per omessa presentazione in servizio, avendo ritenuto che non vi fosse alcuna prova sufficiente a dimostrare la sua colpevolezza.
Dall’intervista al Tg R alla sentenza del Giudice del Lavoro: la vicenda di Antonio Pagano
Abbiamo già avuto modo di parlarvi di Antonio Pagano, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri e dirigente sindacale Siulm (clicca qui per leggere l’articolo). In piena pandemia, infatti, rilasciò un’intervista di quindici secondi al Tg R Basilicata, in cui lamentava la mancanza di dispositivi di protezione individuale per i suoi colleghi durante l’emergenza Sars Cov2. Purtroppo, tali dichiarazioni gli costarono un procedimento penale (archiviato) ed una serie di procedimenti disciplinari da parte dei suoi superiori. Il Giudice del Lavoro di Potenza, successivamente ha riconosciuto le condotte antisindacali subite da Pagano e ha ordinato all’Amministrazione la cessazione delle stesse. Ma pare che, nonostante i diversi solleciti, gli effetti delle condotte antisindacali non siano stati rimossi.
La questione della compilazione dei turni di servizio
Nella vicenda odierna del Luogotenente Pagano, uno dei principali problemi emersi riguarda la compilazione dei turni di servizio. Infatti, la mancata presentazione del militare potrebbe essere stata causata da un errore nella predisposizione dei turni o da un mancato controllo sull’effettiva presenza del personale in servizio. Questo fatto sottolinea l’importanza di una corretta organizzazione e gestione dei turni di servizio, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e la piena efficienza delle forze armate. Nella sentenza che analizzeremo pare emergere soltanto un nocumento di immagine per l’Amministrazione per aver instaurato tale procedimento penale, il cui aspetto paradossale è che l’imputato è colui che si è accorto dell’errore e ne ha chiesto rimedio.
I Fatti
Il Luogotenente dei carabinieri Antonio Pagano effettivo al Comando Legione Carabinieri Basilicata è stato imputato di Omessa Presentazione in servizio (art 123 c.p.m.p.) “poiché comandato di servizio presso gli uffici dei Servizio Amministrativo con turno 08:00-14:00, non intraprendeva il servizio cui era comandato senza giustificato motivo.”
La decisione del GUP
All’Udienza Preliminare dell’11 maggio 2023 il Giudice, dott. Andrea Cruciani ha preliminarmente osservato che il criterio di valutazione del GUP non è di natura sostanziale ma processuale, non potendosi valutare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato ma l’inutilità’ del dibattimento. E ciò anche in base a quanto previsto dalla recente Riforma Cartabia che impone disporsi sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
Secondo il GUP alla luce della documentazione in atti, non è stato possibile formulare una ragionevole previsione dì condanna. Risulta in atti che i il servizio di Nucleo Risposta per il giorno 22 ottobre 2022, 08:00-14:00, era stato comandato con lettera del giorno precedente. Tuttavia nella forza del giorno del 22 ottobre 2022 il Luogotenente PAGANO è riportato come assente giustificato dalle 00:00 alle 24:00, con soppressione del turno 08:00-14:00, di Nucleo Risposta.
Secondo il GUP, già sotto il profilo dell’elemento materiale del reato quindi difetterebbe anche la prova dell’omessa presentazione, vista la posizione di assente giustificato. Ma ancora più marcatamente gli elementi raccolti lasciano ampi margini d incertezza in punto di elemento soggettivo del reato.
In effetti al riguardo va rilevato che la mancata presentazione in servizio è stata denunciata nell’immediatezza dallo stesso Luogotenente Pagano il quale, in data 25 ottobre 2022, all’atto di scaricare la posta elettronica, prendeva cognizione dei turno comandato per il precedente 22 ottobre, e, quindi comunicava con missiva indirizzata ai propri superiori, lo stesso 25 ottobre, di non essere venuto a conoscenza per tempo di tale servizio chiedendo la variazione de memoriale.
Del resto anche nel verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2023, l’imputato ha fornito ampio chiarimento in ordine agli eventi, precisando di venir generalmente a conoscenza dei servizi tramite consultazione del memoriale, di non aver fornito il consenso per la comunicazione dei servizi tramite sms, di non aver avuto accesso al portale intranet di consultazione del memoriale di servizio dalla postazione dì lavoro in data 21 ottobre 2022 essendo rientrato in quella data alle ore 14:30 dal poligono di tiro, oltre l’orario di servizio; di avere aperto la posta elettronica solo in data 25 ottobre ed essersi reso conto solo in quel momento del servizio comandato per il 22 ottobre.
Non solo ma il Luogotenente Pagano aveva regolarmente svolto servizio il 21 ottobre e il 23 ottobre, per cui non si rinviene alcuna plausibile ragione di un volontaria omissione del servizio nella data del 22 ottobre. Così – precisa il GUP nella sentenza – come da nessun atto del fascicolo emerge che il Luogotenente Pagano sia mai stato avvisato o sollecitato telefonicamente circa la necessità di effettuare servizio in data 22 ottobre.
Va infine rilevato che – conclude il GUP – in ragione della piena e sicura applicabilità dei parametri legislativi dell’art. 131 bis c.p,, per non avere peraltro il mancato svolgimento dei servizio comportato alcuno specifico e comprovato disservizio per l’Amministrazione Militare, il non luogo a procedere conseguirebbe comunque per la particolare tenuità del fatto.
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