Militari: Indennità operativa di base e maggiorazione a titolo di trascinamento. Ecco le modalità di calcolo
Con il meccanismo del trascinamento il legislatore ha inteso riconoscere delle maggiorazioni, da calcolarsi sull’indennità di impiego operativo di base, nei confronti di quel personale che, a seguito di un cambio di impiego correlato alla percezione di una diversa indennità operativa (es. campagna, imbarco, aeronavigazione, volo, controllo spazio aereo) risulti destinatario di un decremento economico. In sostanza il cosiddetto trascinamento, come evidenziato anche in ambito giurisdizionale “assolve ad una funzione meramente perequativa in favore del personale che, avendo in passato prestato servizi che comportano l’attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, non viene più impiegato nello svolgimento di quei particolari servizi. Tale personale, ritornando a percepire la sola indennità di base perderebbe, così, parte degli emolumenti in precedenza ottenuti. In tale quadro interviene il meccanismo del cd. trascinamento che contempera il decremento economico subito. La maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può, complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento” (C.d.S. IV sezione n. 8236/2006).
Criteri generali di applicazione. Dal quadro normativo disciplinante la materia, in ragione della natura del meccanismo economico, conseguono i seguenti principi applicativi:
(1) divieto di cumulo. Il trascinamento non può essere corrisposto al personale percettore di indennità operative fondamentali diverse da quella di base. Quanto sopra è stato ribadito anche dal legislatore all’art. 3, comma 72 , della legge n. 350/2003, norma di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995;
(2) diritto di opzione. E’ prevista la possibilità di optare per l’indennità operativa di base, maggiorata del trascinamento, in luogo dell’indennità fondamentale spettante. Al riguardo, il militare che passa da una ad altra condizione di impiego operativo con perdita dell’indennità di maggiore importo potrà optare, se più favorevole, per l’operativa di base più il trascinamento. Tale opzione per il trattamento più favorevole può essere esercitata anche in costanza di percezione dell’operativa spettante;
(3) modalità di computo delle percentuali. La percentuale di maggiorazione spettante a titolo di trascinamento è:
(a) per le indennità fondamentali, pari ad un ventesimo della differenza tra l’importo dell’indennità fondamentale alla quale si riferisce e l’indennità operativa di base, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione della relativa indennità;
(b) per le indennità supplementari connesse al volo (art.13, legge n. 78/1983 e art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 163/2002), pari ad un ventesimo dell’importo dell’indennità alla quale si riferisce, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione della relativa indennità.
(4) modalità di aggiornamento dei periodi. L’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 163/2002 e l’art 4, comma 2, del D.P.R. n. 255/1999 dispongono: ”il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni e di ogni altro beneficio di legge”.
Pertanto, con riferimento al meccanismo in esame, vige il principio della “dinamicità del calcolo”; ne consegue che al personale, già percettore del trascinamento in quanto più favorevole all’atto della modifica di impiego, devono essere aggiornate le percentuali spettanti sia per la maturazione dei periodi successivi sia per quelli già in godimento. In particolare si precisa che il computo deve essere riferito all’anno (parere C.d.S. sezione III n. 264/2008 del 23 settembre 2008) e le frazioni di anno, anche correlate a servizi prestati in condizioni operative diverse, possono cumularsi tra loro. Precisato quanto sopra, si riassumono i criteri generali al fine di renderli maggiormente operativi:
(a) il periodo massimo da poter riconoscere è pari a 20 anni;
(b) il periodo utile ai fini del computo è pari ad 1 anno;
(c) in presenza di più tipologie di indennità operative fondamentali il calcolo deve privilegiare le misure più favorevoli;
(d) per i servizi prestati in condizioni operative diverse, le frazioni inferiori all’anno sono cumulabili fino al raggiungimento dell’anno;
(e) la condizione più favorevole da prendere in esame all’atto del passaggio da una ad altra condizione di impiego è quella determinata anche dal rapporto dell’indennità al netto degli oneri fiscali (es. aeronavigazione, volo, imbarco esenti al 50%);
(f) con cadenza annuale si dovrà aggiornare la situazione successiva al passaggio da una ad altra condizione di impiego (la permanenza in un reparto con riconoscimento di una indennità operativa fondamentale comporta la maturazione di un ulteriore anno ai fini del trascinamento, con incremento della relativa percentuale di maggiorazione).
DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO CONCERNENTI LE VARIE INDENNITA’ E RELATIVE MAGGIORAZIONI
Evidenziato quanto sopra si riportano le ulteriori disposizioni applicative correlate alle varie indennità.
a. Indennità di impiego operativo per reparti di campagna. Ai sensi dell’art. 6, 3° e 4°comma, del D.P.R. n. 171/2007, a decorrere dal 1° settembre 2007, l’indennità di campagna è stata elevata dal 115% al 120% della base, la percentuale di trascinamento è parimenti passata dallo 0,75% all’1% annuo; tale maggiorazione si applica, in sostituzione della precedente, anche per i periodi pregressi di effettiva percezione dell’ indennità, nel limite dei 20 anni. Disposizioni particolari riguardano il personale di seguito elencato per il quale l’adeguamento della scheda operativa potrà avvenire solo dalla data del riconoscimento:
(1) personale in servizio presso reparti in cui l’operativa di campagna sia stata attribuita solo successivamente all’entrata in vigore della legge n. 78/1983;
(2) personale in servizio presso Enti centrali, territoriali, scolastici e periferici, cui l’indennità è stata estesa, per effetto dell’art. 5, 7°comma, del D.P.R. n. 163/2002, a partire dal 1° luglio 2002. Si precisa altresì, come già indicato al punto 2 della circolare del 6 febbraio 2008 prot. n. M_DGMIL_IV 15 0 66663, che l’adeguamento della percentuale di maggiorazione non si applica ai percettori del trattamento economico “dirigenziale”, ivi compresi i destinatari della c.d. omogeneizzazione totale. Di conseguenza, tale ultimo personale resta, al momento, percettore della maggiorazione del 115% e di una percentuale di aumento, a titolo di trascinamento dello 0,75%. Quanto sopra, in attesa della legge di estensione dei contenuti della concertazione.
b. Indennità di supercampagna. Ai sensi dell’art. 5, 12° comma, del D.P.R. n. 163/2002, a decorrere dal 1° luglio 2002, l’indennità di supercampagna è stata elevata dal 135% al 150%; parimenti la percentuale di trascinamento è passata dall’1,75% al 2,50%; anche in questo caso tale maggiorazione si applica, in sostituzione della precedente, per i periodi antecedentemente prestati, nel limite dei 20 anni. Al riguardo la maggiorazione annua relativa al trascinamento della indennità di supercampagna compete per i periodi pregressi solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ente di supercampagna fosse già precedentemente riconosciuto quale ente di campagna con percezione, da parte del personale, della relativa indennità in relazione al periodo (anni o frazione di anni) per il quale si rende necessario effettuare l’adeguamento percentuale. Ne consegue che il trascinamento dell’indennità di supercampagna non può essere riconosciuto per periodi pregressi per i quali l’ente non abbia rivestito la qualifica di ente operativo di campagna. Si evidenzia, altresì, che l’indennità in argomento, introdotta con D.P.R. n. 360/1996, art. 4, comma 2, in fase di prima applicazione, ha comportato alcuni dubbi interpretativi, con particolare riferimento alle modalità di computo del trascinamento a seguito delle numerose modifiche ordinative succedutesi nel tempo. Pertanto, si è reso necessario individuare quegli enti che, anteriormente al 1° gennaio 1997, potevano considerarsi di supercampagna in quanto da ritenersi enti omologhi, seppur disciolti o posti in posizione quadro. In relazione a tale aspetto si richiama la nota dell’IGOP n. 227583 del 18 marzo 1997, i fogli a seguito in e. e f. e le precisazioni emanate in materia dai competenti Stati maggiori. Appare opportuno ribadire che le problematiche relative al riconoscimento di “ente omologo” riguardano esclusivamente periodi antecedenti all’entrata in vigore del D.P.R. n. 360/1996; infatti, gli enti che hanno le caratteristiche necessarie per poter essere considerati di “supercampagna”, successivamente al 1° gennaio 1997, non possono che essere quelli individuati dallo S.M.D. nell’ambito dei contingenti massimi determinati con decreto interministeriale.
c. Personale inquadrato in contingenti impiegati in missioni internazionali. L’art. 6 bis della legge n. 270 del 20 ottobre 2006 “perequazione dell’indennità di impiego operativo” ha previsto, per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2006, nei confronti di tutti i militari inquadrati nei contingenti impegnati nelle missioni internazionali di pace, la possibilità di percepire, in sostituzione dell’indennità operativa o dell’indennità pensionabile spettante, qualora più favorevole, l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell’indennità operativa di base se militari in servizio permanente e ad euro 70 se volontari di truppa in ferma breve o prolungata (seguito foglio in a.). La medesima disposizione è stata riproposta dal decreto legge n. 8/2008 convertito con legge n. 45/2008, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008. Al riguardo come precisato nel foglio a seguito in a., i relativi periodi con percezione dell’indennità operativa al 185% comportano un riconoscimento ai fini del trascinamento del 4,25%.
d. Indennità di imbarco. Ai sensi dell’art. 5, 14° comma, del D.P.R. n. 163/2002, a decorrere dal 1° luglio 2002, la maggiorazione dell’indennità di imbarco per navi da superficie è elevata dal 170% al 183%; la percentuale di trascinamento è di conseguenza passata dal 3,50% al 4,15%; anche in questo caso tale maggiorazione si applica, in sostituzione della precedente, per i periodi antecedentemente prestati e sempre nel limite massimo dei 20 anni. Si evidenzia altresì che la percentuale di imbarco per i sommergibili è pari al 233% con un trascinamento del 6,65% e per le navi impiegate dal Comforpat è pari al 190% con un trascinamento del 4,50%.
e. Indennità per il controllo dello spazio aereo. Ai sensi dell’art. 5, 13° comma, del D.P.R. n. 163/2002, a decorrere dal 1° luglio 2002, la maggiorazione dell’indennità è elevata: per il primo livello di abilitazione dal 125 al 135%, per il secondo livello dal 140% al 150%, per il terzo livello dal 175% al 185%. La percentuale di trascinamento, prima pari rispettivamente all’ 1,25%, al 2% e al 3,75% annuo è stata elevata all’1,75% (primo livello), al 2,50% (secondo livello), al 4,25% (terzo livello). ./. – 6 – Anche in questo caso le nuove percentuali di maggiorazione si applicano, per i periodi pregressi, nel limite dei 20 anni. Nei confronti dei controllori/assistenti in possesso del primo livello di abilitazione ai quali sia stata corrisposta, in quanto più favorevole, l’indennità di supercampagna in luogo dell’indennità per il controllo dello spazio aereo, l’adeguamento della scheda operativa dovrà avvenire, con le medesime modalità del restante personale del reparto, dal momento in cui la supercampagna è stata estesa all’ente/articolazione di appartenenza.
f. Indennità di aeronavigazione per paracadutisti. Ai sensi dell’art. 5, 11° comma, del D.P.R. n. 163/2002, a decorrere dal 1° luglio 2002, tale indennità è stata elevata dal 160% al 190% dell’operativa di base; la percentuale di trascinamento, precedentemente pari al 3% annuo, è modificata al 4,50%, da applicare anche per il periodo pregresso. g. Indennità di volo per equipaggi fissi. Ai sensi dell’art. 5, 12° comma, del D.P.R. n. 163/2002, a decorrere dal 1° luglio 2002, tale indennità è stata elevata dal 135% al 150% dell’operativa di base; la percentuale di trascinamento, pertanto, è pari al 2,50% da applicare anche per i periodi pregressi.