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Liquidazione, dirigente della Polizia fa ricorso al Tar: “la rateizzazione del TFS/TFR è illegittima”. Chiesto intervento della Corte Costituzionale

Il Tar del Lazio ha richiesto una nuova pronuncia della Corte Costituzionale stressando l’ormai carattere strutturale della dilazione. Sarebbe violato il diritto alla «giusta retribuzione» che include anche l’esazione tempestiva delle somme maturate durante il rapporto di lavoro.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO

L’art. 3 del d.l. n. 79 del 1997 ha previsto dapprima un termine minimo di sei mesi per la liquidazione delle indennità di fine servizio. Termine che l’art. 1, comma 22, lettera a), del d.l. n. 138 del 2011 ha fissato in sei mesi per il solo caso di pensionamento di vecchiaia e ha innalzato a ventiquattro mesi per l’ipotesi di un pensionamento di anzianità.

Il termine di sei mesi, sancito per i pensionamenti di vecchiaia, è stato innalzato a dodici mesi dall’art. 1, comma 484, lettera b), della legge n. 147 del 2013, mentre resta immutato il termine minimo di ventiquattro mesi per le indennità di fine servizio corrisposte per il caso di pensionamenti anticipati. Vige poi sempre un ulteriore termine di tre mesi per l’effettiva erogazione: solo quando sia decorso infruttuosamente tale ultimo termine, sono dovuti gli interessi.

L’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 ha introdotto un meccanismo di rateizzazione, articolato secondo soglie più elevate rispetto a quelle oggi vigenti (una rata annuale per le indennità di fine servizio fino a 90.000,00 euro; due rate annuali per le indennità oltre i 90.000,00 e fino ai 150.000,00; tre rate annuali per le indennità pari o superiori a 150.000,00 euro).

L’art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013 ha previsto, per il meccanismo della rateizzazione, reso così più capillare, soglie più contenute: una rata annuale per le indennità fino a 50.000,00 euro; due rate annuali oltre i 50.000,00 e fino ai 100.000,00 euro; tre rate annuali per le indennità di importo che è pari o superiore ai 100.000,00 euro.

Con la legge di stabilità per il 2014, con l’art. 1, comma 484, in sostanza, si è aggravato il sacrificio imposto con il differimento già stabilito nel 1997, ampliando a dodici mesi il termine minimo per la liquidazione delle indennità di fine servizio e prevedendo un meccanismo di rateizzazione che penalizza oltremodo i beneficiari dei trattamenti in esame, perché è più gravoso rispetto a quello stabilito dal d.l. n. 78 del 2010 nella sua originaria versione.

IL RICORSO AL TAR

Il ricorrente, Dirigente della Polizia di Stato, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età il 1° aprile 2020, ha chiesto che venisse accertato il suo diritto a percepire il trattamento di fine servizio senza dilazioni e senza rateizzazioni.

In particolare, il ricorrente ha dedotto in fatto:

– che, dall’area riservata del sito dell’I.N.P.S., ha potuto visualizzare, alla voce “Servizi Online TFS” un importo lordo complessivo di € 192.504,43 e netto di € 151.722,00, con la specificazione che “il calcolo fornito è puramente indicativo, non ha pertanto alcun valore di certificazione e non costituisce per l’Istituto alcun impegno ai fini dell’erogazione …”, con l’ulteriore specificazione che “in caso di importo lordo della prestazione superiore a €.50.000,00 il pagamento è rateale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 484, legge 147/2013…”.

– che ha ricevuto, solo il 27 luglio 2021, una prima tranche di € 43.252,29 (probabilmente € 50.000,00 lordi) con la seguente causale: “Pagamento TFS Rata 1”, ma che nulla è dato sapere in ordine ai successivi pagamenti.

Il ricorrente, nel motivare in ordine alla propria pretesa di vedersi riconosciuto il trattamento di fine servizio, ha rilevato l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno disposto la rateizzazione di quest’ultimo.

LA DIFESA DELL’INPS

L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale e l’inammissibilità della domanda in quanto, così come formulata, si risolve nella richiesta di annullamento di un provvedimento di rango formalmente legislativo, che esula dalle attribuzioni del giudice amministrativo.

L’I.N.P.S. ha, poi, dedotto l’infondatezza della domanda perché le modalità di pagamento adottate sarebbero pienamente conformi al dettato normativo.

LA DECISIONE DEL TAR

È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con l’art. 36 Cost.

La non manifesta infondatezza della questione.

Il dubbio di incompatibilità tra gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, e l’art. 36 Cost. è alimentato dall’esame della giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 159 del 25 giugno 2019, che, nel ritenere non fondate le eccezioni di incostituzionalità degli articoli sopra detti con particolare riguardo ai lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, ha ritenuto che “La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana”.

Secondo la giurisprudenza della Corte le indennità di fine rapporto “costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita – appunto in funzione previdenziale – onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione” (sentenza n. 458/2005), ritenendosi, in sostanza, l’essenziale natura di retribuzione differita collegata a una concorrente funzione previdenziale (cfr. sentenza n. 438/2005).

L’art. 36 Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

La retribuzione, pertanto, da una parte, non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e, dall’altro, deve essere adeguata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., avendo a riguardo non solo alla entità della retribuzione, ma anche alla tempestività della sua corresponsione.

È infatti evidente che una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente.

Proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta alle indennità di fine rapporto, comporta la necessità che anche queste ultime debbano essere corrisposte tempestivamente e non possano essere diluite strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del lavoro.

Ciò a maggior ragione se si considera che, notoriamente, il lavoratore, sia pubblico che privato, specie se in età avanzata, in molti casi si propone – proprio attraverso l’integrale e immediata percezione di detto trattamento – di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo.

È poi da ricordare che la Corte ha più volte affermato il principio per il quale una misura quale quella in esame, per superare lo scrutinio di costituzionalità, non può riguardare un arco temporale indefinito, ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve atteggiarsi quale misura una tantum (sentt. n. 178 del 2015 e n. 173 del 2016).

La misura in questione, al contrario, pur legata a una situazione di crisi contingente non ha una durata prestabilita ma ha assunto un carattere strutturale.

La previsione di un pagamento rateale comprima in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell’art. 36 Cost., non essendo sorretta dal carattere contingente, ma al contrario avendo carattere strutturale. Il tribunale ha quindi sospeso il giudizio in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale in passato si è già espressa

Potrebbero esserci buone possibilità affinché la Corte Costituzionale si esprima favorevolmente sulla questione, obbligando il Governo a intervenire. Come ricordato dal Tar del Lazio, infatti, la Corte Costituzionale ha più volte affermato il principio per cui se si vuole andare contro a un principio tutelato dalla Costituzione, come quello che stabilisce l’erogazione tempestiva della retribuzione, è necessario che ciò avvenga entro un arco temporale definito e che sia giustificato da una “crisi contingente”.

Per questo motivo, come stabilito dalle sentenze n. 178 del 2015 e 173 del 2016, una tale deroga deve “atteggiarsi quale misura una tantum”. Il problema è che oggi questo meccanismo è diventato strutturale, ragione per cui viene chiesto alla Corte Costituzionale d’intervenire per modificarlo.

Sempre la Corte Costituzionale, infatti, ha ribadito (nella sentenza n. 485 del 2005) che le indennità di fine rapporto costituiscono comunque parte del compenso “dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita – appunto in funzione previdenziale – onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”. Una sorta di retribuzione differita che è importante non perda il collegamento con la prestazione lavorativa svolta: ed è per questo è che è fondamentale la tempestività della sua erogazione.

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