Avvocato Militare

Ufficiale dei carabinieri deve assistere la madre, ma trasferito fuori regione. Il TAR annulla il provvedimento “l’Arma non può limitarsi ad invocare preminenti ragioni di organico e di servizio”

Un Tenente Colonnello dell’Arma dei carabinieri, residente a Roma ed ivi in servizio presso la Direzione di Amministrazione del Comando Generale, riceveva il preavviso di avvio della procedura per il suo trasferimento a Torino, per assolvere alle funzioni di Capo Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri Piemonte e Val d’Aosta.

Su istanza presentata successivamente alla comunicazione del suddetto preavviso, il medesimo veniva autorizzato dal Comando di appartenenza a fruire dei benefici di cui all’art. 33 legge 104/92, stante il certificato della ASL Roma G che certificava, nei confronti della madre del ricorrente, la condizione di “handicap grave” ai sensi dell’art. 3 comma 3.

Lo stesso giorno il ricorrente comunicava la circostanza all’Ufficio Personale Ufficiali, chiedendo di riesaminare la sua posizione proprio alla luce dell’art. 33 legge 104/92 e della sua necessità di assistere la madre (precisando che fino a quel momento non aveva ritenuto di presentare l’istanza poiché la vicinanza della sede di servizio all’abitazione della propria madre gli aveva consentito di prestare la dovuta assistenza senza necessità di dover formalizzare istanza ex art. 33 cit. all’Ufficio).

L’Ufficio Personale Ufficiali comunicava, quindi, di avere revocato, in considerazione dei problemi rappresentati dal Colonnello, il trasferimento del medesimo a Torino; nel contempo, tuttavia, preavvisava l’avvio delle procedure per il suo trasferimento a Perugia, quale Capo del servizio amministrativo della Legione Carabinieri Umbria, senza soluzione alloggiativa.

Il ricorrente, in risposta al preavviso, negava il consenso al trasferimento fuori Roma dichiarandosi però disponibile a ricoprire qualsiasi incarico nella città di Roma, con istanza di riesame della sua situazione.

Il Tenente Colonnello ha quindi proposto ricorso ed il Consiglio di Stato in sede di appello cautelare ha concesso la sospensione del provvedimento impugnato.

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

La controversia all’odierno esame si incentra sulla portata dell’art. 33 comma 5 della L. 104/92, nell’ambito di un rapporto di lavoro disciplinato in regime di diritto pubblico (ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001) quale è, in modo eminente, quello che lega l’ufficiale all’Arma dei Carabinieri.

In questo ambito assume particolare valore la norma laddove prevede che “…il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede…” (art. 33, comma 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Un’attenta lettura del precetto (che richiama il comma 3 dello stesso art. 33 unicamente ai fini descrittivi) evidenzia che il soggetto portatore dell’interesse e della tutela costituita dall’istituto in esame non è il lavoratore, bensì l’assistito, quale soggetto debole che necessita di assistenza.

Che l’Amministrazione abbia il potere-dovere di valutare peculiari e documentate esigenze personali e/o familiari e/o assistenziali anche in sede di trasferimento d’ufficio trova indiretta conferma, tra l’altro, nella Circolare n. 479/155-1-2005 del 28.1.2019 che prevede la possibilità di revoca del preavviso di trasferimento, dietro istanza dell’interessato, come è avvenuto per il precedente trasferimento a Torino.

La Circolare, dunque, ammette la presentazione di documenti rilevanti e l’instaurazione del contraddittorio con il militare interessato dal trasferimento prospettato, anche in una data successiva al preavviso (a maggior ragione, nel caso di un trasferimento “repentino” come quello del ricorrente, nonché in considerazione della grave circostanza da esaminare).

Su queste basi non appare approfondita l’istruttoria e sufficiente la motivazione del provvedimento, dal quale si evince la piena contezza, da parte dell’Arma, della condizione in cui versava il ricorrente e la non contestazione dei presupposti di cui all’art. 33, comma 5, Legge n. 104 del 1992 ma non si evince, con altrettanta evidenza, una disamina di tutte le possibili alternative che l’Amministrazione aveva a disposizione per poter soddisfare l’istanza del ricorrente in applicazione di un istituto legale che, come si è sopra ricordato, mira alla tutela, non tanto del dipendente interessato dal provvedimento di trasferimento, ma del genitore disabile che necessita di assistenza.

Per la giurisprudenza amministrativa il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l’Amministrazione deve indicare in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento.

Viceversa la motivazione provvedimentale fa soltanto riferimento a “preminenti ragioni di organico e di servizio dell’Arma dei Carabinieri…”.

Inoltre, poiché il ricorrente aveva dimostrato piena disponibilità ad accettare il trasferimento presso qualsiasi sede in Roma, era onere dell’Amministrazione specificare in modo puntuale e verificabile la affermata indisponibilità di “utili posizioni alternative nella città di Roma”. Tale elemento, viceversa, oltre ad essere stato soltanto laconicamente accennato nel provvedimento, non è stato neanche adeguatamente provato in sede processuale, in modo da rimanere indimostrato.

Nella valutazione non poteva non rilevare, poi, la professionalità del ricorrente nel settore amministrativo, con mansioni che appaiono tendenzialmente impiegabili in sedi numerose ed in contesti eterogenei dell’organizzazione dell’Arma (al contrario di specializzazioni più specifiche di tipo “operativo”).

Il TAR ha dunque accolto il ricorso con conseguente annullamento del trasferimento d’autorità disposto nei confronti dell’Ufficiale ricorrente.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto