Avvocato Militare

Senza autorizzazione superiore il militare non ha diritto al compenso dello straordinario eccedente, ma solo riposi compensativi

Il ricorrente, militare della Guardia di finanza, ha chiede al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento il compenso per il lavoro straordinario prestato e non retribuito.

LA RICHIESTA DEL RICORRENTE

A fondamento del gravame l’esponente prospetta di avere effettuato, per esigenze inderogabili di pubblica sicurezza, servizio straordinario oltre il limite di ore massimo previsto e, per questo motivo, ha dedotto di avere diritto al compenso per lo straordinario senza limitazione alcuna richiamando, a tal fine, l’art. 63 comma 4 l. n. 121/81. (In base al medesimo art. 63, le prestazioni di lavoro straordinario (lavoro straordinario “emergente”)debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici dipendenti, e ciò nell’ottica di prioritaria centralità che si è voluta assegnare alla pubblica sicurezza, da cui discende quale logico corollario il dovere degli appartenenti alla Polizia di Stato di lavorare oltre il normale orario di servizio e senza limite alcuno.)

IL RIGETTO DEL TAR LAZIO

Come evidenziato dalla difesa, il totale monte-ore dello straordinario retribuibile costituisce un dato che viene determinato a livello provinciale per ciascun reparto del Corpo in riferimento al numero dei militari del reparto e alle funzioni da questo espletate.

L’art. 44 d.m. 30 novembre 1991 concernente il “Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza”, come modificato dall’art. 28 d.p.r. n. 170/07, stabilisce, poi, che le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili, in quanto eccedenti il monte ore finanziato, possono essere recuperate attraverso il riposo compensativo di cui può il militare fruire, previa apposita richiesta da formulare all’ufficio di appartenenza e secondo le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Anche nel rapporto di pubblico impiego dei militari della Guardia di finanza trova applicazione la regola per la quale la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 Cost., deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione, anche militare.

Tale autorizzazione, infatti, verifica in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e al tempo stesso rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che mediante incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici, e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psicofisiche del dipendente, possano creare nocumento alla salute e alla dignità della persona.

Per altro, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario costituisce per l’amministrazione anche lo strumento per un’opportuna ed adeguata valutazione delle esigenze dei propri uffici quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché all’organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

Deve, pertanto, escludersi che l’amministrazione sia tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate, in assenza di autorizzazione preventiva, in eccedenza al limite previsto dal monte ore precedentemente stabilito; in questi casi, il militare ha solo il diritto eventualmente di fruire dei corrispondenti riposi compensativi.

Né può ritenersi che l’autorizzazione al superamento del monte-ore previsto per lo straordinario possa essere sostituita dagli ordini di servizio o possa ritenersi implicitamente rilasciata con l’adozione degli stessi.

Se è vero, infatti, che il particolare status dei militari non solo non consente loro, in via generale, di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazioni, ma in sostanza li obbliga all’effettiva e completa prestazione lavorativa loro ordinata, non può, però, ammettersi che mediante gli ordini di servizio siano, di fatto, frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell’amministrazione cui indubbiamente risponde il provvedimento di previa autorizzazione del monte-ore dello straordinario.

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