NEOPAPÀ FINANZIERE: «AUMENTATEMI LO STIPENDIO, LO PREVEDE UN REGIO DECRETO DEL ’37»
in pochi giorni il Tar ha respinto un ricorso presentato da un gruppo di
militari della Guardia di Finanza assegnati a differenti reparti territoriali
del Veneto.
e al comando generale delle Fiamme Gialle, lo scatto dello stipendio
biennale del 2,5% previsto per la nascita di un figlio. I ricorrenti infatti
domandavano la concessione di questo beneficio, la cui
istituzione è in effetti piuttosto risalente nel tempo: si parla di un regio
decreto del 1937. I giudici del Tar non hanno ritenuto di potere accogliere
una richiesta del genere.
sentenza: “Il sistema retributivo del personale militare ove si collocavano i
benefici previsti dall’art. 22 del RDL n. 1542 del 1937 (che stabiliva che “nei
riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con
ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile,
secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di
maturazione alla data di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui
avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso
dal 1° del mese successivo”) e dall’art. 16, IV comma del DL n.283 del 1981
(che prevedeva che “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali
per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si
conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento
della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione
economica”) ha successivamente subito
una profonda modifica normativa con l’art. 1, III comma del DL n. 379/1987 che
prevede che per il personale militare “il valore per classi e scatti in godimento
al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di
classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione
individuale di anzianità” (c.d. R.I.A.): tale
disposizione ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con
il nuovo istituto della “retribuzione individuale di anzianità”, con la conseguenza
che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa
appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa sullo scatto
anticipato per sopravvenienza di figlio“.

 
			